Ordinanza 153/1989 (ECLI:IT:COST:1989:153)
Massima numero 13463
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del
08/03/1989; Decisione del
08/03/1989
Deposito del 21/03/1989; Pubblicazione in G. U. 29/03/1989
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. N. 153/89. REGIONE EMILIA - ROMAGNA - ALLOGGI I.A.C.P. - CONIUGE TITOLARE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE, NONCHE' PROPRIETARIO DI ALTRO ALLOGGIO - SEPARAZIONE PERSONALE DALL'ALTRO CONIUGE CUI SIA STATA ASSEGNATA DALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA LA CASA CONIUGALE - DIRITTO DI QUEST'ULTIMO ALLA VOLTURA DEL RELATIVO CONTRATTO - MANCATA PREVISIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - LEGGE REG. EMILIA - ROMAGNA 14/3/1984, N. 12, ART. 19, SECONDO E TERZO COMMA, 23 PRIMO COMMA, LETTERA D). - COST., ART. 3.
ORD. N. 153/89. REGIONE EMILIA - ROMAGNA - ALLOGGI I.A.C.P. - CONIUGE TITOLARE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE, NONCHE' PROPRIETARIO DI ALTRO ALLOGGIO - SEPARAZIONE PERSONALE DALL'ALTRO CONIUGE CUI SIA STATA ASSEGNATA DALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA LA CASA CONIUGALE - DIRITTO DI QUEST'ULTIMO ALLA VOLTURA DEL RELATIVO CONTRATTO - MANCATA PREVISIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - LEGGE REG. EMILIA - ROMAGNA 14/3/1984, N. 12, ART. 19, SECONDO E TERZO COMMA, 23 PRIMO COMMA, LETTERA D). - COST., ART. 3.
Testo
Sono assolutamente disomogenee, ai fini del giudizio di eguaglianza, la situazione di due coniugi tra i quali sia intervenuta separazione personale, scioglimento del matrimonio e cessazione degli effetti civili del medesimo, con attribuzione giudiziale dell'alloggio popolare, - casa coniugale - al coniuge non assegnatario allo stesso e la situazione anteriore al provvedimento giudiziale predetto, nella quale puo` ancora essere tanto scongiurata la scomposizione in due del nucleo familiare, attraverso una riconciliazione tra le parti, quanto disposta l'attribuzione dell'alloggio a favore del coniuge gia'assegnatario (Manifesta infondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 19, secondo e terzo comma, e 23, primo comma, lett. d), della legge della Regione Emilia-Romagna 14 marzo 1984, n.12, denunziati nella parte in cui non prevedono il diritto alla voltura del contratto di locazione a favore del coniuge non contraente - cui l'autorita` giudiziaria abbia assegnato la casa coniugale in sede di separazione personale - nell'ipotesi in cui l'altro coniuge abbia acquisito la proprieta` di un alloggio anteriormente alla separazione stessa).
Sono assolutamente disomogenee, ai fini del giudizio di eguaglianza, la situazione di due coniugi tra i quali sia intervenuta separazione personale, scioglimento del matrimonio e cessazione degli effetti civili del medesimo, con attribuzione giudiziale dell'alloggio popolare, - casa coniugale - al coniuge non assegnatario allo stesso e la situazione anteriore al provvedimento giudiziale predetto, nella quale puo` ancora essere tanto scongiurata la scomposizione in due del nucleo familiare, attraverso una riconciliazione tra le parti, quanto disposta l'attribuzione dell'alloggio a favore del coniuge gia'assegnatario (Manifesta infondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 19, secondo e terzo comma, e 23, primo comma, lett. d), della legge della Regione Emilia-Romagna 14 marzo 1984, n.12, denunziati nella parte in cui non prevedono il diritto alla voltura del contratto di locazione a favore del coniuge non contraente - cui l'autorita` giudiziaria abbia assegnato la casa coniugale in sede di separazione personale - nell'ipotesi in cui l'altro coniuge abbia acquisito la proprieta` di un alloggio anteriormente alla separazione stessa).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte