Ordinanza 154/1989 (ECLI:IT:COST:1989:154)
Massima numero 15635
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore DELL'ANDRO
Udienza Pubblica del
08/03/1989; Decisione del
08/03/1989
Deposito del 21/03/1989; Pubblicazione in G. U. 29/03/1989
Massime associate alla pronuncia:
15634
Titolo
ORD. 154/89 B. ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - RESPONSABILITA' CIVILE DEI MAGISTRATI - GIUDICI ONORARI - VICE PRETORE ONORARIO - ERRORI COMPIUTI NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI - INSUSSISTENZA DELLE LIMITAZIONI ALL'AZIONE DI RIVALSA PREVISTE PER GLI ALTRI ESTRANEI ALLA MAGISTRATURA - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 154/89 B. ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - RESPONSABILITA' CIVILE DEI MAGISTRATI - GIUDICI ONORARI - VICE PRETORE ONORARIO - ERRORI COMPIUTI NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI - INSUSSISTENZA DELLE LIMITAZIONI ALL'AZIONE DI RIVALSA PREVISTE PER GLI ALTRI ESTRANEI ALLA MAGISTRATURA - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Va ribadito che il possesso di specifiche conoscenze giuridiche da parte dei vice pretori onorari, che non sono richieste per la nomina a giudice popolare e per gli altri estranei alla magistratura, costituisce un elemento di differenziazione rilevante per gli errori compiuti nell'esercizio delle rispettive funzioni: esso, pertanto, e' idoneo a giustificare la previsione, per i vice pretori onorari, di una piu' ampia responsabilita' rispetto a quella stabilita per i giudici popolari e gli altri estranei alla magistratura. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento all'art. 3, comma primo, Cost. - dell'art. 7, comma terzo, della legge 13 aprile 1988, n. 117, nella parte in cui non prevede, a favore del vice pretore onorario, le limitazioni all'azione di rivalsa previste per gli altri estranei alla magistratura). - S. n. 18/1989.
Va ribadito che il possesso di specifiche conoscenze giuridiche da parte dei vice pretori onorari, che non sono richieste per la nomina a giudice popolare e per gli altri estranei alla magistratura, costituisce un elemento di differenziazione rilevante per gli errori compiuti nell'esercizio delle rispettive funzioni: esso, pertanto, e' idoneo a giustificare la previsione, per i vice pretori onorari, di una piu' ampia responsabilita' rispetto a quella stabilita per i giudici popolari e gli altri estranei alla magistratura. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento all'art. 3, comma primo, Cost. - dell'art. 7, comma terzo, della legge 13 aprile 1988, n. 117, nella parte in cui non prevede, a favore del vice pretore onorario, le limitazioni all'azione di rivalsa previste per gli altri estranei alla magistratura). - S. n. 18/1989.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Altri parametri e norme interposte