Ordinanza 160/1989 (ECLI:IT:COST:1989:160)
Massima numero 24495
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del
08/03/1989; Decisione del
08/03/1989
Deposito del 21/03/1989; Pubblicazione in G. U. 29/03/1989
Massime associate alla pronuncia:
24494
Titolo
ORD. 160/89 B. RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - APPARECCHI RICETRASMITTENTI DI DEBOLE POTENZA - ESERCIZIO SENZA AUTORIZZAZIONE - TRATTAMENTO SANZIONATORIO - PENA EDITTALE MINIMA RITENUTA NON PROPORZIONATA ALL'ENTITA' DEL FATTO-REATO - ASSUNTA LESIONE DELLA FINALITA' RIEDUCATIVA DELLA PENA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
ORD. 160/89 B. RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - APPARECCHI RICETRASMITTENTI DI DEBOLE POTENZA - ESERCIZIO SENZA AUTORIZZAZIONE - TRATTAMENTO SANZIONATORIO - PENA EDITTALE MINIMA RITENUTA NON PROPORZIONATA ALL'ENTITA' DEL FATTO-REATO - ASSUNTA LESIONE DELLA FINALITA' RIEDUCATIVA DELLA PENA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale sulla disparita' di trattamento penale tra l'esercizio di impianti radiotelevisivi e quello di apparecchi radioelettrici di debole potenza, stante il carattere provvisorio della disciplina dei primi.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale sulla disparita' di trattamento penale tra l'esercizio di impianti radiotelevisivi e quello di apparecchi radioelettrici di debole potenza, stante il carattere provvisorio della disciplina dei primi.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 27
co. 3
Altri parametri e norme interposte