Sentenza 163/1989 (ECLI:IT:COST:1989:163)
Massima numero 12935
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore BORZELLINO
Udienza Pubblica del  09/03/1989;  Decisione del  09/03/1989
Deposito del 29/03/1989; Pubblicazione in G. U. 05/04/1989
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 163/89. PENSIONI - RISCATTO - PRESUPPOSTI - CORSO DI SPECIALIZZAZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'. - LEGGE 22 NOVEMBRE 1962, N.1646, ART.24. - COST., ART. 3.

Testo
PENSIONE - RISCATTO. La legislazione in tema di riscatti a fini pensionistici e' andata evolvendo, nel senso di dare rilevanza alla preparazione professionale acquisita, quando indispensabile per la qualifica ricoperta. Pertanto e' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art.3 Cost. - l'art. 24 della legge 22 novembre 1962, n.1646, nella parte in cui non prevede la facolta' di riscatto dei periodi corrispondenti alla durata legale dei corsi di specializzazio ne il cui diploma sia stato richiesto, in aggiunta a quello professionale iniziale, quale condizione necessaria per acce dere ad uno dei posti occupati durante la carriera. - cfr. S. nn.765/1988 e 1016/1988.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte