Sentenza 164/1989 (ECLI:IT:COST:1989:164)
Massima numero 12004
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del
09/03/1989; Decisione del
09/03/1989
Deposito del 29/03/1989; Pubblicazione in G. U. 05/04/1989
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 164/89. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - INDENNITA' DI ANZIANITA' PER IL SERVIZIO PRESTATO ALLE DIPENDENZE DEL DISCIOLTO ONMI SPETTANTE AL PERSONALE TRASFERITO AGLI ENTI CUI SONO STATE DEVOLUTE LE RELATIVE FUNZIONI - SPETTANZA IN BASE ALLA RETRIBUZIONE PERCEPITA ALLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO PRESSO GLI ENTI DI DESTINAZIONE - QUESTIONI DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE CHE PRESUPPONGONO LA LIQUIDAZIONE IN BASE ALL'ULTIMA RETRIBUZIONE PERCEPITA PRESSO L'ONMI - INFONDATEZZA, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE. - LEGGE 23 DICEMBRE 1975, N. 698, ART. 9, SECONDO COMMA, MODIF. CON LEGGE 1 AGOSTO 1977, N. 563, ART. 5 - COST., ARTT. 3, 36, 42, TERZO COMMA, 97.
SENT. 164/89. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - INDENNITA' DI ANZIANITA' PER IL SERVIZIO PRESTATO ALLE DIPENDENZE DEL DISCIOLTO ONMI SPETTANTE AL PERSONALE TRASFERITO AGLI ENTI CUI SONO STATE DEVOLUTE LE RELATIVE FUNZIONI - SPETTANZA IN BASE ALLA RETRIBUZIONE PERCEPITA ALLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO PRESSO GLI ENTI DI DESTINAZIONE - QUESTIONI DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE CHE PRESUPPONGONO LA LIQUIDAZIONE IN BASE ALL'ULTIMA RETRIBUZIONE PERCEPITA PRESSO L'ONMI - INFONDATEZZA, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE. - LEGGE 23 DICEMBRE 1975, N. 698, ART. 9, SECONDO COMMA, MODIF. CON LEGGE 1 AGOSTO 1977, N. 563, ART. 5 - COST., ARTT. 3, 36, 42, TERZO COMMA, 97.
Testo
PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - LAVORO (RAPPORTO DI) - ONMI (OPERA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELLA MATERNITA' E DELL'INFANZIA) - INDENNITA' DI ANZIANITA'. Secondo la costante giurisprudenza della Corte di cassazione, la legge 23 dicembre 1975, n. 698, nel disporre il trasferimento allo Stato, o alle Regioni, delle funzioni del personale del disciolto ONMI, con inquadramento di questo nei ruoli degli enti cui tali funzioni venivano nel contempo attribuite, ha dato luogo ad un fenomeno successorio tra enti pubblici. Il rapporto di servizio di detto personale resta percio' oggettivamente identico e prosegue presso l'ente di destinazione, con conseguente impossibilita' - gia' ravvisata nella sentenza n. 280 del 1984 - di un'autonoma e immediata liquidazione delle indennita' di anzianita' maturate per il servizio prestato presso l'ONMI all'atto dello scioglimento di detto ente, la quale presupporrebbe l'interruzione del rapporto. E poiche' le indennita' di fine rapporto vanno per principio calcolate sull'ultima retribuzione ne consegue che l'art. 9, secondo comma, della predetta legge n. 698 del 1975 - in parte modificato con l'art. 5 della legge 1^ agosto 1977, n. 563 - va interpretato nel senso che le predette indennita' di anzianita' vanno calcolate sulla retribuzione percepita all'atto della definitiva cessazione dal servizio presso l'ente di destinazione. Vanno percio' dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, in quanto contrastanti, nei loro presupposti, col diritto vivente, le questioni di legittimita' costituzionale di detta disposizione che, assumendo che la liquidazione debba avvenire in base all'ultima retribuzione percepita presso l'ONMI, ravvisano in cio', in assenza di meccanismi perequativi, la violazione degli artt. 3, 36, 42, terzo comma e 97 Cost.. - cfr. S. n. 280/1984, O. nn. 627/1987, 683/1988.
PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - LAVORO (RAPPORTO DI) - ONMI (OPERA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELLA MATERNITA' E DELL'INFANZIA) - INDENNITA' DI ANZIANITA'. Secondo la costante giurisprudenza della Corte di cassazione, la legge 23 dicembre 1975, n. 698, nel disporre il trasferimento allo Stato, o alle Regioni, delle funzioni del personale del disciolto ONMI, con inquadramento di questo nei ruoli degli enti cui tali funzioni venivano nel contempo attribuite, ha dato luogo ad un fenomeno successorio tra enti pubblici. Il rapporto di servizio di detto personale resta percio' oggettivamente identico e prosegue presso l'ente di destinazione, con conseguente impossibilita' - gia' ravvisata nella sentenza n. 280 del 1984 - di un'autonoma e immediata liquidazione delle indennita' di anzianita' maturate per il servizio prestato presso l'ONMI all'atto dello scioglimento di detto ente, la quale presupporrebbe l'interruzione del rapporto. E poiche' le indennita' di fine rapporto vanno per principio calcolate sull'ultima retribuzione ne consegue che l'art. 9, secondo comma, della predetta legge n. 698 del 1975 - in parte modificato con l'art. 5 della legge 1^ agosto 1977, n. 563 - va interpretato nel senso che le predette indennita' di anzianita' vanno calcolate sulla retribuzione percepita all'atto della definitiva cessazione dal servizio presso l'ente di destinazione. Vanno percio' dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, in quanto contrastanti, nei loro presupposti, col diritto vivente, le questioni di legittimita' costituzionale di detta disposizione che, assumendo che la liquidazione debba avvenire in base all'ultima retribuzione percepita presso l'ONMI, ravvisano in cio', in assenza di meccanismi perequativi, la violazione degli artt. 3, 36, 42, terzo comma e 97 Cost.. - cfr. S. n. 280/1984, O. nn. 627/1987, 683/1988.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 36
Costituzione
art. 42
co. 3
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte