Sentenza 165/1989 (ECLI:IT:COST:1989:165)
Massima numero 13391
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente SAJA  - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del  09/03/1989;  Decisione del  09/03/1989
Deposito del 20/03/1989; Pubblicazione in G. U. 05/04/1989
Massime associate alla pronuncia:  13392  13393  13394  13395  13396  13397  13398


Titolo
SENT. 165/89 A. REGOLAMENTI - PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA - REGOLAMENTI GOVERNATIVI DELIBERATI DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI - EMANAZIONE - COMPETENZA - REGOLAMENTI MINISTERIALI - ESPRESSA PREVISIONE LEGISLATIVA - COMPETENZA DEL CAPO DELLO STATO - ESCLUSIONE. - D.M. INDUSTRIA COMM. E ART. 4 AGOSTO 1988 N. 375; - COST., ART. 87 IN RELAZIONE A L. 11 GIUGNO 1971 N. 426 ED IN RIFERIMENTO A COST., ARTT. 117, 118.

Testo
L'art. 87, quinto comma, Cost., non esaurisce la disciplina della materia dei regolamenti statali, ma richiama soltanto la tradizionale competenza del Capo dello Stato alla emanazione dei regolamenti deliberati dal Consiglio dei ministri, di talche' non possono ritenersi esclusi altri tipi di regolamenti, quali quelli ministeriali, quando la legge espressamente conferisca tale potere (Spettanza al Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato del potere di emanare le norme di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n. 426, contenute nel decreto ministeriale 4 agosto 1988 n. 375). - cfr. S.n. 79/1970.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 87

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Altri parametri e norme interposte

legge  11/06/1971  n. 426  art. 0