Sentenza 165/1989 (ECLI:IT:COST:1989:165)
Massima numero 13395
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente SAJA - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
09/03/1989; Decisione del
09/03/1989
Deposito del 20/03/1989; Pubblicazione in G. U. 05/04/1989
Titolo
SENT. 165/89 E. ISTRUZIONE ARTIGIANA E PROFESSIONALE - REGIONI IN GENERE - COMMERCIO - ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEGLI ESERCENTI - CORSI PROFESSIONALI - DISCIPLINA - COMPETENZA REGIONALE - LIMITI - COMPETENZA STATALE - NORME REGOLAMENTARI STATALI - ATTRIBUZIONI REGIONALI - LESIONE - SUSSISTENZA. - D.M. 4 AGOSTO 1988 N. 375, ART. 20. - COST., ARTT. 117 E 118; D.P.R. 24 LUGLIO 1977 N. 616, ARTT. 35 E 36; LEGGE 21 DICEMBRE 1978 N. 845;
SENT. 165/89 E. ISTRUZIONE ARTIGIANA E PROFESSIONALE - REGIONI IN GENERE - COMMERCIO - ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEGLI ESERCENTI - CORSI PROFESSIONALI - DISCIPLINA - COMPETENZA REGIONALE - LIMITI - COMPETENZA STATALE - NORME REGOLAMENTARI STATALI - ATTRIBUZIONI REGIONALI - LESIONE - SUSSISTENZA. - D.M. 4 AGOSTO 1988 N. 375, ART. 20. - COST., ARTT. 117 E 118; D.P.R. 24 LUGLIO 1977 N. 616, ARTT. 35 E 36; LEGGE 21 DICEMBRE 1978 N. 845;
Testo
Rientra nella competenza delle Regioni la disciplina dei corsi di formazione professionale per l'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio, salva la possibilita' per lo Stato di controllare preventivamente che le materie di insegnamento, stabilite dalle Regioni siano idonee al conseguimento della qualificazione professionale e salva la competenza statale in ordine alle valutazioni dei risultati della frequenza ai corsi che, abilitando all'esercizio dell'attivita' commerciale nell'intero territorio nazionale, attiene alla materia del "commercio" di competenza statale. Con riferimento ai conflitti sollevati dalle Regioni Veneto, Sardegna, Umbria, Lombardia ed Emilia-Romagna, dichiara pertanto che non spetta allo Stato il potere di indicare le materie dei corsi professionali di cui all'art. 5, primo comma, n. 3 della legge 11 giugno 1971, n. 426 e conseguentemente annulla l'ultimo inciso del primo comma dell'art. 20 del d.m. n. 375 del 1988 con l'allegato 6 dello stesso decreto. - cfr. S.n. 89/1977.
Rientra nella competenza delle Regioni la disciplina dei corsi di formazione professionale per l'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio, salva la possibilita' per lo Stato di controllare preventivamente che le materie di insegnamento, stabilite dalle Regioni siano idonee al conseguimento della qualificazione professionale e salva la competenza statale in ordine alle valutazioni dei risultati della frequenza ai corsi che, abilitando all'esercizio dell'attivita' commerciale nell'intero territorio nazionale, attiene alla materia del "commercio" di competenza statale. Con riferimento ai conflitti sollevati dalle Regioni Veneto, Sardegna, Umbria, Lombardia ed Emilia-Romagna, dichiara pertanto che non spetta allo Stato il potere di indicare le materie dei corsi professionali di cui all'art. 5, primo comma, n. 3 della legge 11 giugno 1971, n. 426 e conseguentemente annulla l'ultimo inciso del primo comma dell'art. 20 del d.m. n. 375 del 1988 con l'allegato 6 dello stesso decreto. - cfr. S.n. 89/1977.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 24/07/1977
n. 616
art. 35
decreto del Presidente della Repubblica 24/06/1977
n. 616
art. 36
legge 21/12/1978
n. 845
art. 0