Sentenza 165/1989 (ECLI:IT:COST:1989:165)
Massima numero 13398
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente SAJA - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
09/03/1989; Decisione del
09/03/1989
Deposito del 20/03/1989; Pubblicazione in G. U. 05/04/1989
Titolo
SENT. 165/89 H. REGIONE SARDEGNA - ISTRUZIONE ARTIGIANA E PROFESSIONALE - COMPETENZA INTEGRATIVA E ATTUATIVA - COMMERCIO - COMPETENZA LEGISLATIVA CONCORRENTE - LIMITI - MANCATO ESERCIZIO EFFETTIVO DELLE COMPETENZE REGIONALI - DISCIPLINA STATALE - OPERATIVITA'. - D.M. 4 AGOSTO 1988, ARTT. 20, 31, 34, 36, 48. - ST. REG. SARDEGNA, ARTT. 4,5,6; D.P.R. 19 GIUGNO 1979 N. 348, ARTT. 1,3,25,39.
SENT. 165/89 H. REGIONE SARDEGNA - ISTRUZIONE ARTIGIANA E PROFESSIONALE - COMPETENZA INTEGRATIVA E ATTUATIVA - COMMERCIO - COMPETENZA LEGISLATIVA CONCORRENTE - LIMITI - MANCATO ESERCIZIO EFFETTIVO DELLE COMPETENZE REGIONALI - DISCIPLINA STATALE - OPERATIVITA'. - D.M. 4 AGOSTO 1988, ARTT. 20, 31, 34, 36, 48. - ST. REG. SARDEGNA, ARTT. 4,5,6; D.P.R. 19 GIUGNO 1979 N. 348, ARTT. 1,3,25,39.
Testo
L'attribuzione alla Regione Sardegna, con norma dello Statuto speciale, di una competenza legislativa concorrente in materia di "commercio" e, con delega contenuta nelle norme di attuazione dello Statuto, di una competenza integrativa ed attuativa in materia di istruzione professionale, consentono alla Regione, per le prime materie, di sostituire con norme espresse dalla propria legislazione la disciplina legislativa di dettaglio e regolamentare posta dallo Stato e, per la seconda materia, di far prevalere le proprie norme di attuazione su quelle poste dai regolamenti statali. Cio' presuppone, tuttavia, l'esercizio effettivo di tali competenze normative regionali, in mancanza del quale non puo' essere limitata, nell'ordinamento sardo, l'operativita' della disciplina legislativa e regolamentare statale in tali materie. (Con riferimento al conflitto sollevato dalla Regione Sardegna, spettanza allo Stato, nei limiti di cui in motivazione, del potere di disciplinare gli oggetti di cui agli artt. 20 - salvo l'ultimo inciso del primo comma - 36 e 48 del d.m. n. 375 del 1988).
L'attribuzione alla Regione Sardegna, con norma dello Statuto speciale, di una competenza legislativa concorrente in materia di "commercio" e, con delega contenuta nelle norme di attuazione dello Statuto, di una competenza integrativa ed attuativa in materia di istruzione professionale, consentono alla Regione, per le prime materie, di sostituire con norme espresse dalla propria legislazione la disciplina legislativa di dettaglio e regolamentare posta dallo Stato e, per la seconda materia, di far prevalere le proprie norme di attuazione su quelle poste dai regolamenti statali. Cio' presuppone, tuttavia, l'esercizio effettivo di tali competenze normative regionali, in mancanza del quale non puo' essere limitata, nell'ordinamento sardo, l'operativita' della disciplina legislativa e regolamentare statale in tali materie. (Con riferimento al conflitto sollevato dalla Regione Sardegna, spettanza allo Stato, nei limiti di cui in motivazione, del potere di disciplinare gli oggetti di cui agli artt. 20 - salvo l'ultimo inciso del primo comma - 36 e 48 del d.m. n. 375 del 1988).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Sardegna
art. 4
statuto regione Sardegna
art. 0
statuto regione Sardegna
art. 6
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 19/06/1979
n. 348
art. 1
decreto del Presidente della Repubblica 19/06/1979
n. 348
art. 3
decreto del Presidente della Repubblica 19/06/1979
n. 348
art. 25
decreto del Presidente della Repubblica 19/06/1979
n. 348
art. 39