Sentenza 166/1989 (ECLI:IT:COST:1989:166)
Massima numero 13966
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente SAJA - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
09/03/1989; Decisione del
09/03/1989
Deposito del 29/03/1989; Pubblicazione in G. U. 05/04/1989
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 166/89. ALIMENTI E BEVANDE (IGIENE E COMMERCIO) - ETICHETTATURA DI PRODOTTI ALIMENTARI (COMPOSIZIONE E INGREDIENTI) - VIOLAZIONE DELLE PRESCRIZIONI IN MATERIA - APPLICAZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE - NON SPETTANZA ALLO STATO DEL RELATIVO POTERE - ANNULLAMENTO DELL'ATTO STATALE INVASIVO.
SENT. 166/89. ALIMENTI E BEVANDE (IGIENE E COMMERCIO) - ETICHETTATURA DI PRODOTTI ALIMENTARI (COMPOSIZIONE E INGREDIENTI) - VIOLAZIONE DELLE PRESCRIZIONI IN MATERIA - APPLICAZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE - NON SPETTANZA ALLO STATO DEL RELATIVO POTERE - ANNULLAMENTO DELL'ATTO STATALE INVASIVO.
Testo
Le sanzioni amministrative per la violazione delle prescrizioni concernenti l'etichettatura di prodotti alimentari rientrano nelle misure di polizia amministrativa che attengono a competenze regionali, in quanto l'art. 6, lett. h, della legge n. 833 del 1978 ha riservato allo Stato soltanto la determinazione degli indici di qualita' e di salubrita' degli alimenti e delle bevande alimentari, sicche' l'agente che ha accertato la violazione delle suddette prescrizioni deve (ai sensi della L. n. 689 del 1981) presentare rapporto all'ufficio regionale competente, cui spetta di determinare la somma dovuta per l'infrazione e di ingiungere il pagamento. Non spetta, pertanto, allo Stato di ricevere il rapporto e di irrogare le sanzioni per la violazione delle prescrizioni gia' sancite dall'art. 8 della legge n. 283 del 1962 ed ora dettate dal d.P.R. 18 maggio 1982 n. 322 (attuativo di direttive comunitarie); e va conseguentemente annullata l'ordinanza-ingiunzione 4 febbraio 1988 n. 3313 dell'Ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato. - S. n. 1034/1988.
Le sanzioni amministrative per la violazione delle prescrizioni concernenti l'etichettatura di prodotti alimentari rientrano nelle misure di polizia amministrativa che attengono a competenze regionali, in quanto l'art. 6, lett. h, della legge n. 833 del 1978 ha riservato allo Stato soltanto la determinazione degli indici di qualita' e di salubrita' degli alimenti e delle bevande alimentari, sicche' l'agente che ha accertato la violazione delle suddette prescrizioni deve (ai sensi della L. n. 689 del 1981) presentare rapporto all'ufficio regionale competente, cui spetta di determinare la somma dovuta per l'infrazione e di ingiungere il pagamento. Non spetta, pertanto, allo Stato di ricevere il rapporto e di irrogare le sanzioni per la violazione delle prescrizioni gia' sancite dall'art. 8 della legge n. 283 del 1962 ed ora dettate dal d.P.R. 18 maggio 1982 n. 322 (attuativo di direttive comunitarie); e va conseguentemente annullata l'ordinanza-ingiunzione 4 febbraio 1988 n. 3313 dell'Ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato. - S. n. 1034/1988.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte
legge 23/12/1978
n. 833
art. 0