Sentenza 167/1989 (ECLI:IT:COST:1989:167)
Massima numero 12737
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del  09/03/1989;  Decisione del  09/03/1989
Deposito del 29/03/1989; Pubblicazione in G. U. 05/04/1989
Massime associate alla pronuncia:  12738


Titolo
SENT. 167/89 - A. EDILIZIA E URBANISTICA - COSTRUZIONI ABUSIVE - DEMOLIZIONE - TERMINI PER LA NON PERSEGUIBILITA' DEL REATO - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. - D.L. 23 APRILE 1985, N.146, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 21 GIUGNO 1985, N.298, ART. 8 'QUATER'. - COST. ART. 3.

Testo
Rientra nella discrezionalita' del legislatore lo stabilire limiti temporali a taluni effetti di estinzione del reato o della pena, o di non procedibilita' e la relativa statuizione non puo' dar luogo a censura d'irrazionalita' per trattamento differenziato. Pertanto non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art.8 quater del d.l. 23 aprile 1985, n.146, convertito con modificazioni nella legge 21 giugno 1985, n.298, che pone dei limiti temporali per la demolizione delle opere abusive cui consegue la non perseguibilita' del fatto.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte