Ordinanza 93/2021 (ECLI:IT:COST:2021:93)
Massima numero 43872
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del
14/04/2021; Decisione del
14/04/2021
Deposito del 07/05/2021; Pubblicazione in G. U. 12/05/2021
Massime associate alla pronuncia:
43871
Titolo
Lavoro e occupazione - Contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti - Illegittimo licenziamento per vizi formali e procedurali - Indennità spettante al lavoratore - Criterio di calcolo - Riferimento esclusivo all'anzianità di servizio - Denunciata violazione dei principi di eguaglianza e ragionevolezza, nonché di tutela del lavoro - Sopravvenuta carenza di oggetto - Manifesta inammissibilità della questione.
Lavoro e occupazione - Contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti - Illegittimo licenziamento per vizi formali e procedurali - Indennità spettante al lavoratore - Criterio di calcolo - Riferimento esclusivo all'anzianità di servizio - Denunciata violazione dei principi di eguaglianza e ragionevolezza, nonché di tutela del lavoro - Sopravvenuta carenza di oggetto - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
È dichiara manifestamente inammissibile, per sopravvenuta carenza di oggetto, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Roma in riferimento agli artt. 3, 4, primo comma, e 35, primo comma, Cost. - dell'art. 4 del d.lgs. n. 23 del 2015, che parametra l'indennità per il licenziamento affetto da vizi formali o procedurali alla sola anzianità di servizio, nella misura pari a una mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio. La disposizione censurata è stata già rimossa dall'ordinamento con efficacia retroattiva, poiché - successivamente all'ordinanza di rimessione - la sentenza n. 150 del 2020 ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale in senso conforme al petitum del rimettente. (Precedenti citati: ordinanze n. 47 del 2021, n. 225 del 2020, n. 125 del 2020 e n. 105 del 2020).
È dichiara manifestamente inammissibile, per sopravvenuta carenza di oggetto, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Roma in riferimento agli artt. 3, 4, primo comma, e 35, primo comma, Cost. - dell'art. 4 del d.lgs. n. 23 del 2015, che parametra l'indennità per il licenziamento affetto da vizi formali o procedurali alla sola anzianità di servizio, nella misura pari a una mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio. La disposizione censurata è stata già rimossa dall'ordinamento con efficacia retroattiva, poiché - successivamente all'ordinanza di rimessione - la sentenza n. 150 del 2020 ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale in senso conforme al petitum del rimettente. (Precedenti citati: ordinanze n. 47 del 2021, n. 225 del 2020, n. 125 del 2020 e n. 105 del 2020).
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
04/03/2015
n. 23
art. 4
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 4
co. 1
Costituzione
art. 35
co. 1
Altri parametri e norme interposte