Ordinanza 171/1989 (ECLI:IT:COST:1989:171)
Massima numero 13464
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  09/03/1989;  Decisione del  09/03/1989
Deposito del 29/03/1989; Pubblicazione in G. U. 05/04/1989
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. N. 171/89. ELEZIONI - CAMERA DEI DEPUTATI- REATI COMMESSI NELLE RELATIVE PROCEDURE - PRESCRIZIONE - TERMINI - APPLICABILITA' DELL'ART. 157 COD. PEN. - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - D.P.R. 30/3/1957, N. 361. - COST., ART. 3.

Testo
Stante che ben diverse sono - per posizione e per funzioni le assemblee elettive che la consultazione politica e quella amministrativa mirano, rispettivamente, a rinnovare (essendo le attribuzioni delle assemblee perlamentari espressione del potere di indirizzo politico generale che si svolge a livello di sovranita', in contrapposto al livello di autonomia sul quale si collocano, invece, i consigli regionali, provinciali e comunali) ma appare irragionevole, in relazione al termine di prescrizione, la sussistenza di una disciplina penale piu' severa per gli illeciti commessi in occasione delle elezioni politiche, rispetto a quelli commessi in occasione delle elezioni amministrative, (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita` costituzionale del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, denunziato, nella parte in cui non prevede per i reati commessi in occasione di elezioni politiche, un termine di prescrizione - speciale biennale - identico a quello contemplato dall'art. 100 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali. - v. S. n. 35/81, 45/67, 121/80.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte