Sentenza 181/1989 (ECLI:IT:COST:1989:181)
Massima numero 12006
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del
10/04/1989; Decisione del
10/04/1989
Deposito del 12/04/1989; Pubblicazione in G. U. 19/04/1989
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 181/89. LAVORO (TUTELA DEL) - APPRENDISTATO - ESCLUSIONE DEGLI APPRENDISTI DAL COMPUTO DEI LIMITI NUMERICI CHE CONDIZIONANO L'APPLICABILITA' DELLA DISCIPLINA L'INIZIATIVA DEI LICENZIAMENTI - GIUSTIFICAZIONE CON LA CRISI DELL'OCCUPAZIONE GIOVANILE - INFONDATEZZA. - LEGGE 28 FEBBRAIO 1987, N.56, ART.21 - COST., ART.3
SENT. 181/89. LAVORO (TUTELA DEL) - APPRENDISTATO - ESCLUSIONE DEGLI APPRENDISTI DAL COMPUTO DEI LIMITI NUMERICI CHE CONDIZIONANO L'APPLICABILITA' DELLA DISCIPLINA L'INIZIATIVA DEI LICENZIAMENTI - GIUSTIFICAZIONE CON LA CRISI DELL'OCCUPAZIONE GIOVANILE - INFONDATEZZA. - LEGGE 28 FEBBRAIO 1987, N.56, ART.21 - COST., ART.3
Testo
LAVORO (TUTELA DEL) - LICENZIAMENTO (LIMITI) - APPRENDISTATO. L'esclusione degli apprendisti dal computo dei limiti numerici - di cui agli artt. 11 legge n. 604 del 1966 e 35 legge n. 300 del 1970 - che condizionano l'applicabilita' della disciplina limitativa dei licenziamenti, prevista dall'art. 21, ultimo comma, legge 28 febbraio 1987, n. 56 non si giustifica ne' con le ragioni - attinenti alla dimensione socio-economica dell'azienda od unita' produttiva - che rendono non irragionevoli tali limiti; ne' con la specialita' del rapporto di apprendistato, che non esclude l'assimilabilita' all'ordinario rapporto di lavoro e, quindi, l'applicabilita' dei comuni strumenti di garanzia, in particolare contro i licenziamenti illegittimi (cfr. sentt. nn. 14 del 1970, 169 del 1973, 276 del 1988). La disposizione si giustifica, invece, con l'esigenza di far fronte ad una grave ed acuta crisi dell'occupazione giovanile incentivando l'apprendistato attraverso la restrizione di tali strumenti; ma poiche' cio' comporta una deroga al principio d'uguaglianza e ad altri valori di rilievo costituzionale, non e' preclusa una riconsiderazione della questione in caso di mutamento della situazione di fatto.
LAVORO (TUTELA DEL) - LICENZIAMENTO (LIMITI) - APPRENDISTATO. L'esclusione degli apprendisti dal computo dei limiti numerici - di cui agli artt. 11 legge n. 604 del 1966 e 35 legge n. 300 del 1970 - che condizionano l'applicabilita' della disciplina limitativa dei licenziamenti, prevista dall'art. 21, ultimo comma, legge 28 febbraio 1987, n. 56 non si giustifica ne' con le ragioni - attinenti alla dimensione socio-economica dell'azienda od unita' produttiva - che rendono non irragionevoli tali limiti; ne' con la specialita' del rapporto di apprendistato, che non esclude l'assimilabilita' all'ordinario rapporto di lavoro e, quindi, l'applicabilita' dei comuni strumenti di garanzia, in particolare contro i licenziamenti illegittimi (cfr. sentt. nn. 14 del 1970, 169 del 1973, 276 del 1988). La disposizione si giustifica, invece, con l'esigenza di far fronte ad una grave ed acuta crisi dell'occupazione giovanile incentivando l'apprendistato attraverso la restrizione di tali strumenti; ma poiche' cio' comporta una deroga al principio d'uguaglianza e ad altri valori di rilievo costituzionale, non e' preclusa una riconsiderazione della questione in caso di mutamento della situazione di fatto.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte