Sentenza 184/1989 (ECLI:IT:COST:1989:184)
Massima numero 12874
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  10/04/1989;  Decisione del  10/04/1989
Deposito del 12/04/1989; Pubblicazione in G. U. 19/04/1989
Massime associate alla pronuncia:  12873  12875


Titolo
SENT. 184/89 B. IMPOSTE E TASSE - OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA - SOGGETTI PASSIVI - MOGLIE - NOTIFICAZIONE AL MARITO DELLE CARTELLE ESATTORIALI E DEGLI ACCERTAMENTI IN RETTIFICA - RESPONSABILITA' SOLIDALE DELLA MOGLIE - ASSERITA VIOLAZIONE DEL DIRITTO ALLA DIFESA - INSUSSISTENZA - INTERPRETAZIONE ADEGUATRICE DELLA NORMATIVA VIGENTE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE. - LEGGE 13 APRILE 1977 N. 114, ART. 17, COMMI TERZO, QUARTO E QUINTO. - COST., ART. 24.

Testo
Le norme che prevedono responsabilita' di soggetti dell'ordinamento, salvo che non escludano espressamente la possibilita' di agire in giudizio - nel qual caso palese sarebbe la loro illegittimita' costituzionale - vanno interpretate nel senso che sia data la possibilita' al soggetto onerato di avvalersi della tutela giurisdizionale prevista, come diritto inviolabile, dall'art. 24 Cost.. Nella specie, la moglie, chiamata a rispondere in via solidale, ben puo' tutelare i propri diritti dinanzi al giudice competente qualora, attraverso la notifica dell'avviso di mora, venga a conoscenza della pretesa dell'amministrazione finanziaria. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 17, terzo, quarto e quinto comma, L. 13 aprile 1977 n. 114, sollevato in riferimento all'art. 24 Cost.). - cfr. S.n. 348/1987 e O.nn. 591/1988 e 48/1988.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte