Sentenza 95/2021 (ECLI:IT:COST:2021:95)
Massima numero 43878
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del  14/04/2021;  Decisione del  14/04/2021
Deposito del 11/05/2021; Pubblicazione in G. U. 12/05/2021
Massime associate alla pronuncia:  43879  43880  43881  43882


Titolo
Ricorso in via principale - Agevole identificazione, nei motivi di ricorso, delle singole disposizioni impugnate - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lett. g), della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 8 del 2019, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità per indeterminatezza di tutte le censure, per non avere il ricorrente specificato, per ciascuna, nei confronti di quali commi - tra i sette di cui si compone il nuovo art. 148-bis del codice regionale degli enti locali modificato dalla norma impugnata - esse siano indirizzate. Ciascun motivo di ricorso consente agevolmente di identificare la disposizione di volta in volta oggetto di specifica impugnazione.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige  16/12/2019  n. 8  art. 3  co. 1

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte