Ordinanza 185/1989 (ECLI:IT:COST:1989:185)
Massima numero 15266
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del  10/04/1989;  Decisione del  10/04/1989
Deposito del 12/04/1989; Pubblicazione in G. U. 19/04/1989
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 185/89. AVVOCATO E PROCURATORE - DIFENSORE DI UFFICIO IN PROCESSO PENALE - CORRESPONSIONE DI SPESE ED ONORARI - MANCATA PREVISIONE, PER LE PRESTAZIONI IN FAVORE DI AMMESSI AL GRATUITO PATROCINIO, ANCHE SE LA PRESTAZIONE ESEGUITA DAL DIFENSORE NON POSSA ESSERE RITENUTA SALTUARIA ED OCCASIONALE - QUESTIONE IMPLICANTE SCELTE DISCREZIONALI RIMESSE ALLA COMPETENZA DEL LEGISLATORE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.

Testo
Non e' in potere della Corte costituzionale decidere se sia in contrasto con gli invocati precetti costituzionali la mancata previsione della corresponsione di spese ed onorari al difensore di ufficio nel processo penale per gli ammessi al gratuito patrocinio, allorche' la prestazione eseguita non possa ritenersi saltuaria od occasionale. Tale questione, infatti, esige una precisazione dei limiti oltre i quali la prestazione eseguita non puo' ritenersi "saltuaria od occasionale", in tal modo postulando una scelta fra piu' soluzioni possibili - senza che ne sia ravvisabile una costituzionalmente obbligata - e quindi da effettuare sulla base di valutazioni discrezionali riservate al legislatore. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 24, terzo comma, e 36 Cost., degli artt. 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3282 e 3 del regio decreto 28 maggio 1931, n. 602, in parte qua).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24  co. 3

Costituzione  art. 36

Altri parametri e norme interposte