Sentenza 203/1989 (ECLI:IT:COST:1989:203)
Massima numero 12886
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del
11/04/1989; Decisione del
11/04/1989
Deposito del 12/04/1989; Pubblicazione in G. U. 19/04/1989
Massime associate alla pronuncia:
12887
Titolo
SENT. 203/1989 A. CONCORDATO - ACCORDO E PROTOCOLLO ADDIZIONALE MODIFICATIVI - SINDACATO DELLA CORTE PER VIOLAZIONE DEI PRINCIPI SUPREMI DELL'ORDINAMENTO - (LIBERTA' RELIGIOSA, PRINCIPIO DI LAICITA') - AMMISSIBILITA'. - LEGGE 25 MARZO 1985 N. 121, ART. 9, NUMERO 2. PROTOCOLLO ADDIZIONALE PUNTO 5, LETT. B), NUMERO 2. - COST., ARTT. 2, 3 E 19.
SENT. 203/1989 A. CONCORDATO - ACCORDO E PROTOCOLLO ADDIZIONALE MODIFICATIVI - SINDACATO DELLA CORTE PER VIOLAZIONE DEI PRINCIPI SUPREMI DELL'ORDINAMENTO - (LIBERTA' RELIGIOSA, PRINCIPIO DI LAICITA') - AMMISSIBILITA'. - LEGGE 25 MARZO 1985 N. 121, ART. 9, NUMERO 2. PROTOCOLLO ADDIZIONALE PUNTO 5, LETT. B), NUMERO 2. - COST., ARTT. 2, 3 E 19.
Testo
Le disposizioni del Concordato, pur godendo della particolare copertura costituzionale fornita dall'art. 7 ben possono essere soggette al sindacato della Corte ove sia denunciato il loro contrasto con i principi supremi dell'ordinamento costituzionale. In particolare, nella specie, gli artt. 3 e 19 Cost. vengono in evidenza come valori di liberta' religiosa specificando il duplice divieto che i cittadini siano discriminati per motivi di religione e che il pluralismo religioso limiti la liberta' negativa di non professare alcuna religione. Tali valori inoltre concorrono con altri (artt. 7, 8 e 20 Cost.) a strutturare il principio supremo della laicita' dello Stato - uno dei profili della forma di Stato delineata dalla Costituzione - che trova la sua enunciazione nell'art. 1 del Protocollo addizionale. cfr. S.nn. 30/1971; 12/1972; 175/1973; 1/1977; 18/1982; 1170/1984; 1146/1988. - cfr. O.n. 914/1988.
Le disposizioni del Concordato, pur godendo della particolare copertura costituzionale fornita dall'art. 7 ben possono essere soggette al sindacato della Corte ove sia denunciato il loro contrasto con i principi supremi dell'ordinamento costituzionale. In particolare, nella specie, gli artt. 3 e 19 Cost. vengono in evidenza come valori di liberta' religiosa specificando il duplice divieto che i cittadini siano discriminati per motivi di religione e che il pluralismo religioso limiti la liberta' negativa di non professare alcuna religione. Tali valori inoltre concorrono con altri (artt. 7, 8 e 20 Cost.) a strutturare il principio supremo della laicita' dello Stato - uno dei profili della forma di Stato delineata dalla Costituzione - che trova la sua enunciazione nell'art. 1 del Protocollo addizionale. cfr. S.nn. 30/1971; 12/1972; 175/1973; 1/1977; 18/1982; 1170/1984; 1146/1988. - cfr. O.n. 914/1988.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 19
Altri parametri e norme interposte