Sentenza 203/1989 (ECLI:IT:COST:1989:203)
Massima numero 12887
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del
11/04/1989; Decisione del
11/04/1989
Deposito del 12/04/1989; Pubblicazione in G. U. 19/04/1989
Massime associate alla pronuncia:
12886
Titolo
SENT. 203/1989 B. CONCORDATO - ACCORDO E PROTOCOLLO ADDIZIONALE MODIFICATIVI - INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA - OMESSA PREVISIONE DI FACOLTATIVITA' - DISCRIMINAZIONE IN DANNO DEGLI STUDENTI NON AVVALENTISI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE. - LEGGE 25 MARZO 1985 N. 121, ART. 9, NUMERO 2. PROTOCOLLO ADDIZIONALE PUNTO 5, LETT. B), NUMERO 2. - COST., ARTT. 2, 3 E 19.
SENT. 203/1989 B. CONCORDATO - ACCORDO E PROTOCOLLO ADDIZIONALE MODIFICATIVI - INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA - OMESSA PREVISIONE DI FACOLTATIVITA' - DISCRIMINAZIONE IN DANNO DEGLI STUDENTI NON AVVALENTISI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE. - LEGGE 25 MARZO 1985 N. 121, ART. 9, NUMERO 2. PROTOCOLLO ADDIZIONALE PUNTO 5, LETT. B), NUMERO 2. - COST., ARTT. 2, 3 E 19.
Testo
In virtu' della sua forma di Stato laico, la Repubblica impartisce l'insegnamento della religione cattolica sulla base del valore formativo di una cultura religiosa che sottende il pluralismo e dell'acquisizione dei principi del cattolicesimo al patrimonio storico del popolo italiano, nonche` con modalita' compatibili con le altre discipline scolastiche. A tale risultato perviene la seconda proposizione dell'art. 9, numero 2, L. n. 121 del 1985, garantendo un nuovo diritto soggettivo senza precedenti in materia: di scelta se avvalersi o non avvalersi del predisposto insegnamento della religione cattolica (che ha come titolari i genitori e, per le scuole secondarie superiori, direttamente gli studenti). La terza proposizione della citata norma sancisce la garanzia che la scelta non dia luogo ad alcuna forma di discriminazione. Pertanto la previsione come obbligatoria di altra materia per i non avvalentisi sarebbe patente discriminazione a loro danno perche` proposta in luogo dell'insegnamento di religione cattolica dinanzi al quale si e` chiamati ad esercitare un diritto di liberta' costituzionale non degradabile ad opzione tra equivalenti discipline scolastiche: solo l'esercizio del diritto di avvalersi crea l'obbligo di frequentare l'insegnamento. Per quanti decidono invece di non avvalersi, l'alternativa e` uno stato di non-obbligo, infatti la previsione di altro insegnamento obbligatorio verrebbe a condizionare l'esercizio della liberta' costituzionale di religione. (Infondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 19 Cost., dell'art. 9, numero 2, L. 25 marzo 1985 n. 121, e del punto 5, lett. b), relativo Protocollo addizionale, nella parte in cui tali disposizioni cagionerebbero discriminazione a danno degli studenti non avvalentisi dell'insegnamento di religione cattolica, ove non potessero legittimare la previsione dell'insegnamento religioso come meramente facoltativo).
In virtu' della sua forma di Stato laico, la Repubblica impartisce l'insegnamento della religione cattolica sulla base del valore formativo di una cultura religiosa che sottende il pluralismo e dell'acquisizione dei principi del cattolicesimo al patrimonio storico del popolo italiano, nonche` con modalita' compatibili con le altre discipline scolastiche. A tale risultato perviene la seconda proposizione dell'art. 9, numero 2, L. n. 121 del 1985, garantendo un nuovo diritto soggettivo senza precedenti in materia: di scelta se avvalersi o non avvalersi del predisposto insegnamento della religione cattolica (che ha come titolari i genitori e, per le scuole secondarie superiori, direttamente gli studenti). La terza proposizione della citata norma sancisce la garanzia che la scelta non dia luogo ad alcuna forma di discriminazione. Pertanto la previsione come obbligatoria di altra materia per i non avvalentisi sarebbe patente discriminazione a loro danno perche` proposta in luogo dell'insegnamento di religione cattolica dinanzi al quale si e` chiamati ad esercitare un diritto di liberta' costituzionale non degradabile ad opzione tra equivalenti discipline scolastiche: solo l'esercizio del diritto di avvalersi crea l'obbligo di frequentare l'insegnamento. Per quanti decidono invece di non avvalersi, l'alternativa e` uno stato di non-obbligo, infatti la previsione di altro insegnamento obbligatorio verrebbe a condizionare l'esercizio della liberta' costituzionale di religione. (Infondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 19 Cost., dell'art. 9, numero 2, L. 25 marzo 1985 n. 121, e del punto 5, lett. b), relativo Protocollo addizionale, nella parte in cui tali disposizioni cagionerebbero discriminazione a danno degli studenti non avvalentisi dell'insegnamento di religione cattolica, ove non potessero legittimare la previsione dell'insegnamento religioso come meramente facoltativo).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 19
Altri parametri e norme interposte