Sentenza 204/1989 (ECLI:IT:COST:1989:204)
Massima numero 13360
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del
12/04/1989; Decisione del
12/04/1989
Deposito del 20/04/1989; Pubblicazione in G. U. 26/04/1989
Titolo
SENT. 204/89 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' - LEGITTIMAZIONE A SOLLEVARLA - GIUDICE DELEGATO AL FALLIMENTO IN SEDE DI ESAME DI DOMANDA DI AMMISSIONE TARDIVA DEL CREDITO - SUSSISTENZA. - LEGGE 11 MARZO 1953 N. 87, ART. 23.
SENT. 204/89 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' - LEGITTIMAZIONE A SOLLEVARLA - GIUDICE DELEGATO AL FALLIMENTO IN SEDE DI ESAME DI DOMANDA DI AMMISSIONE TARDIVA DEL CREDITO - SUSSISTENZA. - LEGGE 11 MARZO 1953 N. 87, ART. 23.
Testo
Va riconosciuta la legittimazione a sollevare questione incidentale di legittimita' costituzionale al giudice delegato al fallimento in sede di esame di dichiarazione tardiva di crediti, ex art. 101 r.d. 16 marzo 1942, n. 267, in quanto non difetta il potere di decidere qualora il giudice ne abbia subordinato l'esercizio alla pronuncia sulla questione di legittimita' sollevata.
Va riconosciuta la legittimazione a sollevare questione incidentale di legittimita' costituzionale al giudice delegato al fallimento in sede di esame di dichiarazione tardiva di crediti, ex art. 101 r.d. 16 marzo 1942, n. 267, in quanto non difetta il potere di decidere qualora il giudice ne abbia subordinato l'esercizio alla pronuncia sulla questione di legittimita' sollevata.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23