Sentenza 204/1989 (ECLI:IT:COST:1989:204)
Massima numero 13361
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO  - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del  12/04/1989;  Decisione del  12/04/1989
Deposito del 20/04/1989; Pubblicazione in G. U. 26/04/1989
Massime associate alla pronuncia:  13360  13362


Titolo
SENT. 204/89 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - FALLIMENTO - EFFETTI PER I CREDITORI - CREDITI DI LAVORO - RIVALUTAZIONE PER IL PERIODO SUCCESSIVO ALLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - ESCLUSIONE EX ART. 59 R.D. N. 267/1942 - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 36 COST. - SUSSISTENZA - ESIGENZA DI LIMITARE LA RIVALUTAZIONE SINO AL MOMENTO IN CUI DIVIENE DEFINITIVO LO STATO PASSIVO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN "PARTE QUA". - REGIO DECRETO 16 MARZO 1942 N. 267, ART. 59. - COST. ARTT. 3, 36.

Testo
Il princi'pio costituzionale di eguaglianza tollera disparita' di trattamento se giustificate dall'attuazione di un valore costituzionale; pertanto, la regola della "par condicio creditorum", alla quale e' ispirato il procedimento fallimentare, anche a ravvisarne il fondamento nel suddetto principio di eguaglianza, non puo' precludere, per i crediti da lavoro, la rivalutazione per il periodo successivo alla dichiarazione di fallimento, esclusa, per la generalita' dei crediti, dall'art. 59 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, in quanto la rivalutazione costituisce strumento destinato ad assicurare l'effettivita' della garanzia apprestata dall'art. 36 Cost., mentre la sua esclusione determina ingiustificata disparita' di trattamento tra portatori di crediti da lavoro nel fallimento e portatori di detti crediti fatti valere in altri procedimenti. La rivalutazione dei crediti da lavoro nel fallimento non puo' tuttavia aver luogo senza limiti, ma soltanto fino al momento in cui lo stato passivo diviene definitivo, onde non sacrificare ingiustificatamente l'interesse degli altri creditori e non urtare contro le esigenze proprie del procedimento fallimentare. E' pertanto costituzionalmente illegittimo l'art. 59 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, anche in relazione all'art. 429 c.p.c., nella parte in cui non prevede la rivalutazione dei crediti da lavoro con riguardo al periodo successivo all'apertura del fallimento fino al momento in cui lo stato passivo diviene definitivo. - Cfr. sentt. n. 139/81, n. 300/86.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 36

Altri parametri e norme interposte