Sentenza 204/1989 (ECLI:IT:COST:1989:204)
Massima numero 13362
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO  - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del  12/04/1989;  Decisione del  12/04/1989
Deposito del 20/04/1989; Pubblicazione in G. U. 26/04/1989
Massime associate alla pronuncia:  13360  13361


Titolo
SENT. 204/89 C. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - FALLIMENTO - EFFETTI PER I CREDITORI - CREDITI DA LAVORO - PRIVILEGIO - ESTENSIONE AGLI INTERESSI - ESCLUSIONE EX ARTT. 54, TERZO COMMA, E 55, PRIMO COMMA, R.D. N. 267/1942 - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 36 COST. - SUSSISTENZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN "PARTE QUA". - R.D. 16 MARZO 1942, N. 267, ARTT. 54, TERZO COMMA, 55, PRIMO COMMA; - COST., ARTT. 3, 36.

Testo
Nell'ambito della procedura fallimentare, l'omessa estensione - risultante dal coordinamenneto degli artt. 54, terzo comma, e 55, primo comma, del r.d. 16 marzo 1942 n. 267 - del dirirtto di prelazione, che assiste i crediti da lavoro, agli interessi su detti crediti, e' lesiva degli artt. 3 e 36 Cost., in quanto la garanzia costituzionale per il lavoratore subordinato opera non soltanto per le somme oggetto dei crediti da lavoro, ma anche per gli interessi sulle somme stesse. Sono pertanto costituzionalmente illegittimi gli artt. 54, terzo comma, e 55, primo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui non estendono la prelazione agli interessi dovuti sui crediti privilegiati da lavoro nella procedura di fallimento del datore di lavoro. - Cfr. S.n. 300/1986.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 36

Altri parametri e norme interposte