Sentenza 205/1989 (ECLI:IT:COST:1989:205)
Massima numero 12010
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del
12/04/1989; Decisione del
12/04/1989
Deposito del 20/04/1989; Pubblicazione in G. U. 26/04/1989
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 205/89. LAVORO (RAPPORTO DI) - MINIMI INDEROGABILI DI TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO - ASSISTENZA SANITARIA - PRETESO ECCESSO DI DELEGA - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - D.P.R. 2 GENNAIO 1962, N.483, ARTICOLO UNICO - COST., ART. 6
SENT. 205/89. LAVORO (RAPPORTO DI) - MINIMI INDEROGABILI DI TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO - ASSISTENZA SANITARIA - PRETESO ECCESSO DI DELEGA - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - D.P.R. 2 GENNAIO 1962, N.483, ARTICOLO UNICO - COST., ART. 6
Testo
LAVORO (RAPPORTO DI) - DELEGAZIONE LEGISLATIVA - MINIMI DI TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO. Il concetto di "minimi inderogabili di trattamento economico e normativo" ai sensi dell'art. 1 della legge-delega n.741 del 1959 va inteso nel senso piu' comprensivo di ogni specie di pattuizione, anche a carattere non economico e patrimoniale, necessaria ad assicurare ai lavoratori un'esistenza degna della persona umana. In tale concetto rientra anche l'assistenza sanitaria, che costituisce per il lavoratore un diritto primario. Pertanto non esorbita dai limiti di oggetto fissati nella legge di delega la norma impugnata che istituisce il fondo di assistenza sanitaria per dirigenti dipendenti da imprese industriali (F.A.S.D.A.I.). (Infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'articolo unico d.P.R. 2 gennaio 1962, n.483, sollevata in riferimento all'art. 76 Cost.). - cfr. S. nn. 12/1969, 103/1981
LAVORO (RAPPORTO DI) - DELEGAZIONE LEGISLATIVA - MINIMI DI TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO. Il concetto di "minimi inderogabili di trattamento economico e normativo" ai sensi dell'art. 1 della legge-delega n.741 del 1959 va inteso nel senso piu' comprensivo di ogni specie di pattuizione, anche a carattere non economico e patrimoniale, necessaria ad assicurare ai lavoratori un'esistenza degna della persona umana. In tale concetto rientra anche l'assistenza sanitaria, che costituisce per il lavoratore un diritto primario. Pertanto non esorbita dai limiti di oggetto fissati nella legge di delega la norma impugnata che istituisce il fondo di assistenza sanitaria per dirigenti dipendenti da imprese industriali (F.A.S.D.A.I.). (Infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'articolo unico d.P.R. 2 gennaio 1962, n.483, sollevata in riferimento all'art. 76 Cost.). - cfr. S. nn. 12/1969, 103/1981
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte