Ordinanza 206/1989 (ECLI:IT:COST:1989:206)
Massima numero 15523
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del  12/04/1989;  Decisione del  12/04/1989
Deposito del 20/04/1989; Pubblicazione in G. U. 26/04/1989
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 206/89. CAMERA DI COMMERCIO - COMPONENTI DELLE GIUNTE - PREVISTA DECADENZA DALLA CARICA AL VERIFICARSI DI UNA CAUSA DI INCOMPATIBILITA' - NORMATIVA RITENUTA INGIUSTIFICATAMENTE DETERIORE RISPETTO A QUELLA STABILITA PER I CONSIGLIERI REGIONALI, PROVINCIALI E CIRCOSCRIZIONALI - IMPUGNAZIONE DI PIU' NORME, SENZA INDICAZIONE DI QUALE DI ESSE SIA DA RITENERSI APPLICABILE NEL GIUDIZIO A QUO - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
Per costante giurisprudenza il requisito della rilevanza implica necessariamente che la questione abbia nel procedimento a quo una incidenza effettiva e non meramente eventuale, cosicche' il giudice rimettente non puo', come nel caso di specie, esprimersi in forma dubitativa sulla norma da applicare, e sollevare la questione nei confronti di piu' norme senza stabilire con precisione quale di esse sia applicabile nel giudizio a quo - (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 17, primo comma, rd. 20 settembre 1934, n. 2011, e 22, secondo comma, l. 8 maggio 1924, n. 750, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). - S. nn. 182/1984, 146/1985, 281/1988, 848/1988.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte