Ordinanza 209/1989 (ECLI:IT:COST:1989:209)
Massima numero 12011
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  12/04/1989;  Decisione del  12/04/1989
Deposito del 20/04/1989; Pubblicazione in G. U. 26/04/1989
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 209/89. CONTENZIOSO TRIBUTARIO . COMPETENZA TERRITORIALE - DESIGNAZIONE DEI COMPONENTI DA PARTE DEGLI ENTI LOCALI - MANIFESTA INFONDATEZZA. - D.P.R. 26 OTTOBRE 1972, N.636, ART.2, SECONDO COMMA - COST., ARTT. 3E 76

Testo
CONTENZIOSO TRIBUTARIO - COMPETENZA TERRITORIALE - COMPONENTI. La disposizione di cui all'art. 2, secondo comma del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 che prevede che la competenza territoriale delle commissioni tributarie di primo grado e' determinata dal luogo dove ha sede l'ufficio finanziario nei cui confronti e' proposto il ricorso, prescindendo dalla residenza o domicilio fiscale del contribuente, non e' irragionevole, in quanto - come gia' rilevato nella sentenza n. 214/1976 - i componenti di dette commissioni giudicano in base alle prove e non alla conoscenza personale dei fatti, e d'altra parte la designazione di alcuni di essi da parte degli enti locali non si riconnette in alcun modo alle singole controversie da risolvere (sentenza n. 196 del 1982). Ne' sussiste la dedotta violazione della delega di cui all'art. 10, n. 14, legge n. 825 del 1971, dato che detta norma, nel disporre la revisione delle competenze territoriali delle commissioni tributarie, non ha posto vincoli specifici al legislatore delegato (cfr. sent. n. 217 del 1984). (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n.636 in riferimento agli artt. 3 e 76 Cost.). - cfr. S. nn. 214/1976, 196/1982 e 217/1984.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte