Ordinanza 210/1989 (ECLI:IT:COST:1989:210)
Massima numero 15351
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del  12/04/1989;  Decisione del  12/04/1989
Deposito del 20/04/1989; Pubblicazione in G. U. 26/04/1989
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 210/89. TRIBUNALI MILITARI - GIUDICI NON TOGATI - RESPONSABILITA' CIVILE - VERBALIZZAZIONE DELLE DECISIONI COLLEGIALI - CONOSCIBILITA' - MANCATA PREVISIONE DI UN ORGANO DI AUTOGOVERNO - CONSEGUENTE LAMENTATA INCIDENZA SUI PRINCIPI DI INDIPENDENZA E IMPARZIALITA' DEL GIUDICE - RESTITUZIONE DEGLI ATTI.

Testo
Restituzione degli atti al giudice remittente affinche', alla luce della sopravvenuta legge 30 dicembre 1988, n. 561 (istitutiva del Consiglio della magistratura militare, organo d'autogoverno dei magistrati militari) proceda ad un nuovo esame della rilevanza della questione nel giudizio di provenienza. Avvertendosi altresi' che con la sentenza n. 41/1989, la Corte ha gia' risolto nel senso della non fondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale relative alla disciplina della responsabilita' civile dei giudici non togati chiamati a far parte dei tribunali militari.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 101  co. 2

Costituzione  art. 103  co. 3

Costituzione  art. 108  co. 2

Altri parametri e norme interposte