Ordinanza 213/1989 (ECLI:IT:COST:1989:213)
Massima numero 15524
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del  12/04/1989;  Decisione del  12/04/1989
Deposito del 20/04/1989; Pubblicazione in G. U. 26/04/1989
Massime associate alla pronuncia:  15525


Titolo
ORD. 213/89 A. AVVOCATO E PROCURATORE - CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE - COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE E PAGAMENTO DI CONTRIBUTI - VIOLAZIONI - SOMME PAGATE ALLA CASSA A TITOLO DI SANZIONE - DESTINAZIONE CONFORME ALLO SCOPO DELLA CASSA STESSA - ASSERITA INSUSSISTENZA - CONSEGUENTE ASSIMILABILITA' DELLE SOMME AD UN TRIBUTO - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Nell'ordinamento non si rinviene alcuna disposizione dalla quale possa ricavarsi che la destinazione dell'ammontare delle sanzioni pecuniarie percepite dalla Cassa nazionale di assistenza e previdenza forense, a titolo di sanzione - nonche' delle altre fonti di suo finanziamento - sia diversa da quella volta a perseguire gli scopi istituzionali dell'ente, non potendosi cosi' configurare al riguardo una sorta di tributo fuori dalle regole di cui all'art. 53 Cost.. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 17 e 18 della legge 20 settembre 1980, n. 576, sollevata in riferimento all'art. 53 Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte