Ordinanza 213/1989 (ECLI:IT:COST:1989:213)
Massima numero 15525
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del  12/04/1989;  Decisione del  12/04/1989
Deposito del 20/04/1989; Pubblicazione in G. U. 26/04/1989
Massime associate alla pronuncia:  15524


Titolo
ORD. 213/89 B. AVVOCATO E PROCURATORE - CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE - COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE E PAGAMENTO DI CONTRIBUTI - VIOLAZIONI - POTESTA' DELLA CASSA DI RISCUOTERE IMMEDIATAMENTE , TRAMITE RUOLI, LE SANZIONI E I CONTRIBUTI DOVUTI - DIVERSITA' DI DISCIPLINA RISPETTO A QUELLA DELLA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - IRRILEVANZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Stante che le somme percepite dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense a titolo di sanzione, non sono assimilabili al prelievo tributario (v. massima A), risulta conseguentemente del tutto priva di fondamento la comparazione al riguardo con la disciplina della riscossione delle imposte. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 18 e 23 della legge 20 settembre 1980, n. 576, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte