Ordinanza 219/1989 (ECLI:IT:COST:1989:219)
Massima numero 12214
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del  12/04/1989;  Decisione del  12/04/1989
Deposito del 20/04/1989; Pubblicazione in G. U. 26/04/1989
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 219/89. RADIOTELEVIZIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - CANONE TELEVISIVO - IMPOSTA - CAPACITA' CONTRIBUTIVA - POSSESSO DI APPARECCHIO TELEVISIVO - E' INDICE SUFFICIENTE. - R.D.L. 21 FEBBRAIO 1983 N. 246, ARTT. 1 E 10; L. 4 GIUGNO 1938 N. 880 L. 14 APRILE 1975 N. 103, ART. 15, COMMA 2; - COST., ART. 53.

Testo
RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - Anche a voler considerare il canone di abbonamento radiotelevisivo come un'imposta, la mera detenzione di un apparecchio puo' essere ragionevolmente ritenuta indice di capacita' contributiva ai fini dell'imposizione del modestissimo tributo che l'utente e' tenuto a versare. La capacita' contributiva difatti consiste nell'idoneita' ad eseguire la prestazione coattivamente imposta, correlata non gia' alla concreta capacita' del singolo contribuente, bensi' al presupposto economico al quale l'obbligazione e' collegata.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte