Ordinanza 221/1989 (ECLI:IT:COST:1989:221)
Massima numero 15210
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore BORZELLINO
Udienza Pubblica del  12/04/1989;  Decisione del  12/04/1989
Deposito del 20/04/1989; Pubblicazione in G. U. 26/04/1989
Massime associate alla pronuncia:  15211


Titolo
ORD. 221/89 A. PENSIONI - ISCRITTI AGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA - ASSEGNI CORRISPOSTI ERRONEAMENTE E PERCEPITI IN BUONA FEDE - IRRIPETIBILITA' - MANCATA PREVISIONE - DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI PENSIONATI STATALI - QUESTIONE GIA' RISOLTA IN VIA DI PRINCIPIO - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
Stante la differenza tra i rispettivi regimi pensionistici - la cui parificazione e' solo espressione di una linea di tendenza - non e' raffrontabile, per la disomogeneita' dei termini posti a raffronto, la situazione degli iscritti agli Istituti di previdenza, a favore dei quali non opera il principio della irripetibilita' dei maggiori assegni corrisposti erroneamente dall'Amministrazione, con quella dei pensionati statali, per i quali, invece, tale irripetibilita' e' prevista. (Manifesta infondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 26, legge 3 maggio 1967, n. 315). - O. nn. 840/1988 e 834/1988.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte