Ordinanza 221/1989 (ECLI:IT:COST:1989:221)
Massima numero 15211
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore BORZELLINO
Udienza Pubblica del  12/04/1989;  Decisione del  12/04/1989
Deposito del 20/04/1989; Pubblicazione in G. U. 26/04/1989
Massime associate alla pronuncia:  15210


Titolo
ORD. 221/89 B. PENSIONI - ISCRITTI AGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA - ASSEGNI CORRISPOSTI ERRONEAMENTE E PERCEPITI IN BUONA FEDE - IRRIPETIBILITA' - APPLICAZIONE RETROATTIVA - MANCATA PREVISIONE - QUESTIONE GIA' RISOLTA IN VIA DI PRINCIPIO - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
Come la Corte ha altre volte osservato, e' espressione della discrezionalita' legislativa il progressivo miglioramento dei trattamenti previdenziali, da attuare con gradualita' di passaggi, di modo che la fissazione di un momento temporale di decorrenza e' inevitabile. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, ultimo comma, del d.P.R. 8 agosto 1986, n. 538, denunziato in quanto non prevede la applicazione retroattiva dell'estensione (come da esso operato) agli iscritti agli Istituti di previdenza, del principio di irripetibilita' dei maggiori assegni corrisposti erroneamente dall'Amministrazione). - O. n. 671/1988.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte