Sentenza 96/2021 (ECLI:IT:COST:2021:96)
Massima numero 43820
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore PETITTI
Udienza Pubblica del  15/04/2021;  Decisione del  15/04/2021
Deposito del 11/05/2021; Pubblicazione in G. U. 12/05/2021
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Processo penale - Emergenza epidemiologica da COVID-19 - Svolgimento delle udienze penali con collegamento telematico a distanza - Esclusione, mediante decreto-legge, dell'accesso da remoto, salvo consenso delle parti, per le udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio e per quelle nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti - Denunciata violazione della funzione legislativa esercitata dalle Camere e dei presupposti di necessità e di urgenza legittimanti il ricorso alla decretazione d'urgenza - Difetto di rilevanza - Inammissibilità delle questioni.

Testo

Sono dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Spoleto in riferimento agli artt. 70 e 77 Cost. - dell'art. 3, comma 1, lett. d), del d.l. n. 28 del 2020, convertito, con modificazioni, nella legge n. 70 del 2020, nella parte in cui, introducendo l'ultimo periodo nel comma 12-bis dell'art. 83 del d.l. n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, nella legge n. 27 del 2020, ha stabilito che, nel periodo compreso tra il 9 marzo e il 31 luglio 2020, «la modalità ordinaria di partecipazione all'udienza penale fosse quella "in presenza"». All'atto della rimessione, il giudice a quo non poteva più fare applicazione della disposizione censurata - che, nel ripristinare la regola generale delle udienze penali in presenza, prevedeva la possibilità per le parti di esprimere il consenso per l'udienza da remoto al fine di ridurre la diffusione del contagio da COVID-19 - in quanto non ha assolto per tempo, ovvero, come si ricava da ragioni di ordine sistematico e da una lettura costituzionalmente orientata, prima dell'udienza nel corso della quale le questioni sono state sollevate, all'obbligo di interpello previsto dal citato art. 83, comma 12-bis, così consumando qualsiasi suo potere al riguardo. (Precedenti citati: sentenza n. 102 del 2016; ordinanze n. 214 del 2018 e n. 35 del 1998).

La garanzia del diritto di difesa richiede che le parti, e in particolare l'imputato, debbano essere informate con ragionevole anticipo della data, dell'ora e delle modalità di svolgimento dell'udienza, così da esprimere il loro eventuale consenso alla partecipazione alla medesima udienza da remoto.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  30/04/2020  n. 28  art. 3  co. 1

legge  25/06/2022  n. 70  art.   co. 

decreto-legge  17/03/2020  n. 18  art. 83  co. 12

legge  24/04/2020  n. 27  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 70

Costituzione  art. 77

Altri parametri e norme interposte