Ordinanza 226/1989 (ECLI:IT:COST:1989:226)
Massima numero 15443
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del
12/04/1989; Decisione del
12/04/1989
Deposito del 20/04/1989; Pubblicazione in G. U. 26/04/1989
Massime associate alla pronuncia:
15444
Titolo
ORD. 226/89 A. PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - PERIODO SUCCESSIVO ALLA PRESENTAZIONE DELLA RELATIVA DOMANDA - CREDITI DERIVANTI DA RAPPORTO DI AGENZIA - RIVALUTAZIONE - ESCLUSIONE - RICHIAMO ALLA SENTENZA N. 300/1986 - INCONGRUENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 226/89 A. PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - PERIODO SUCCESSIVO ALLA PRESENTAZIONE DELLA RELATIVA DOMANDA - CREDITI DERIVANTI DA RAPPORTO DI AGENZIA - RIVALUTAZIONE - ESCLUSIONE - RICHIAMO ALLA SENTENZA N. 300/1986 - INCONGRUENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
In tema di concordato preventivo, la rivalutazione, dopo la data di presentazione della relativa domanda, e' stata riconosciuta dalla sentenza n. 300/1986, esclusivamente per i crediti dei lavoratori dipendenti sulla base dell'art. 36 Cost., precetto questo non invocabile nel caso di crediti derivanti da rapporto di agenzia, in quanto i lavoratori in tale ambito rientrano pur sempre fra i lavoratori autonomi e una loro equiparazione a quelli subordinati, per il potenziale conflitto tra le due categorie nel procedimento concorsuale, sarebbe addirittura suscettivo di costituire per essi offesa. (Manifesta infondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 59, r.d. 16 marzo 1942, n. 267, richiamato dal successivo art. 169).
In tema di concordato preventivo, la rivalutazione, dopo la data di presentazione della relativa domanda, e' stata riconosciuta dalla sentenza n. 300/1986, esclusivamente per i crediti dei lavoratori dipendenti sulla base dell'art. 36 Cost., precetto questo non invocabile nel caso di crediti derivanti da rapporto di agenzia, in quanto i lavoratori in tale ambito rientrano pur sempre fra i lavoratori autonomi e una loro equiparazione a quelli subordinati, per il potenziale conflitto tra le due categorie nel procedimento concorsuale, sarebbe addirittura suscettivo di costituire per essi offesa. (Manifesta infondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 59, r.d. 16 marzo 1942, n. 267, richiamato dal successivo art. 169).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte