Ordinanza 226/1989 (ECLI:IT:COST:1989:226)
Massima numero 15443
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO  - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del  12/04/1989;  Decisione del  12/04/1989
Deposito del 20/04/1989; Pubblicazione in G. U. 26/04/1989
Massime associate alla pronuncia:  15444


Titolo
ORD. 226/89 A. PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - PERIODO SUCCESSIVO ALLA PRESENTAZIONE DELLA RELATIVA DOMANDA - CREDITI DERIVANTI DA RAPPORTO DI AGENZIA - RIVALUTAZIONE - ESCLUSIONE - RICHIAMO ALLA SENTENZA N. 300/1986 - INCONGRUENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
In tema di concordato preventivo, la rivalutazione, dopo la data di presentazione della relativa domanda, e' stata riconosciuta dalla sentenza n. 300/1986, esclusivamente per i crediti dei lavoratori dipendenti sulla base dell'art. 36 Cost., precetto questo non invocabile nel caso di crediti derivanti da rapporto di agenzia, in quanto i lavoratori in tale ambito rientrano pur sempre fra i lavoratori autonomi e una loro equiparazione a quelli subordinati, per il potenziale conflitto tra le due categorie nel procedimento concorsuale, sarebbe addirittura suscettivo di costituire per essi offesa. (Manifesta infondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 59, r.d. 16 marzo 1942, n. 267, richiamato dal successivo art. 169).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte