Ordinanza 226/1989 (ECLI:IT:COST:1989:226)
Massima numero 15444
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO  - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del  12/04/1989;  Decisione del  12/04/1989
Deposito del 20/04/1989; Pubblicazione in G. U. 26/04/1989
Massime associate alla pronuncia:  15443


Titolo
ORD. 226/89 B. PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - INTERESSI DOVUTI SU CREDITI DERIVANTI DA RAPPORTO DI AGENZIA - PRIVILEGIO - ESCLUSIONE - RICHIAMO ALLA SENTENZA N. 300/1986 - INCONGRUENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
In tema di concordato preventivo l'estensione della prelazione agli interessi e' stata sancita dalla sentenza n. 300/1986 esclusivamente ad integrazione della peculiare tutela dei crediti di lavoro subordinato, che trova il suo fondamento nell'art. 36 Cost.. E' percio' incongruo far richiamo a detta sentenza per porre in dubbio la legittimita' della mancata estensione del privilegio agli interessi dovuti (v. massima A) sui crediti privilegiati degli agenti. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 55, primo comma, richiamato dal successivo art. 169, e 54, terzo comma, r.d. 16 marzo 1942, n. 267). - S. n. 204/1989.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte