Sentenza 229/1989 (ECLI:IT:COST:1989:229)
Massima numero 13375
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
13/04/1989; Decisione del
13/04/1989
Deposito del 21/04/1989; Pubblicazione in G. U. 26/04/1989
Titolo
SENT. 229/89 B. REGIONI IN GENERE - PROVINCE AUTONOME IN GENERE - ATTI AMMINISTRATIVI - ANNULLAMENTO STRAORDINARIO DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - CONTROLLO DI LEGITTIMITA' SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI DELLE REGIONI - DISCIPLINA POSTA DALL'ART. 125 COST. - CONTROLLO ESERCITATO DA UN ORGANO DELLO STATO IN FORMA DECENTRATA - TASSATIVITA' ED INSUSCETTIBILITA' DI ESTENSIONE DA PARTE DEL LEGISLATORE ORDINARIO - CONTROLLO ESERCITATO IN FORMA ACCENTRATA DAL GOVERNO - INCOMPATIBILITA'. - LEGGE 23 AGOSTO 1988 N. 400, ART. 2, TERZO COMMA, LETT. P. - COST., ART. 125.
SENT. 229/89 B. REGIONI IN GENERE - PROVINCE AUTONOME IN GENERE - ATTI AMMINISTRATIVI - ANNULLAMENTO STRAORDINARIO DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - CONTROLLO DI LEGITTIMITA' SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI DELLE REGIONI - DISCIPLINA POSTA DALL'ART. 125 COST. - CONTROLLO ESERCITATO DA UN ORGANO DELLO STATO IN FORMA DECENTRATA - TASSATIVITA' ED INSUSCETTIBILITA' DI ESTENSIONE DA PARTE DEL LEGISLATORE ORDINARIO - CONTROLLO ESERCITATO IN FORMA ACCENTRATA DAL GOVERNO - INCOMPATIBILITA'. - LEGGE 23 AGOSTO 1988 N. 400, ART. 2, TERZO COMMA, LETT. P. - COST., ART. 125.
Testo
Il potere di annullamento straordinario degli atti amministrativi illegittimi delle Regioni e Province autonome, attribuito al Consiglio dei ministri dall'art. 2, terzo comma, lett. p), della legge 23 agosto 1988, n. 400, per essere esercitato da un soggetto esterno all'amministrazione che ha posto in essere l'atto nei confronti di atti viziati da illegittimita', va ricondotto, in generale, al controllo di legittimita' sugli atti ed, in particolare, alla disciplina del controllo di legittimita' sugli atti amministrativi delle Regioni dettata dall'art. 125 Cost. Con tale disciplina, posta a garanzia di una autonomia compiutamente definita dalla Costituzione e percio' tassativa ed insuscettibile di estensione da parte del legislatore ordinario, e' incompatibile la norma impugnata, che prevede un controllo esercitato, in forma accentrata, dal Governo, laddove l'art. 125 Cost. prevede che il controllo di legittimita' sugli atti amministrativi della Regione avvenga da parte di un organo dello Stato "in forma decentrata".
Il potere di annullamento straordinario degli atti amministrativi illegittimi delle Regioni e Province autonome, attribuito al Consiglio dei ministri dall'art. 2, terzo comma, lett. p), della legge 23 agosto 1988, n. 400, per essere esercitato da un soggetto esterno all'amministrazione che ha posto in essere l'atto nei confronti di atti viziati da illegittimita', va ricondotto, in generale, al controllo di legittimita' sugli atti ed, in particolare, alla disciplina del controllo di legittimita' sugli atti amministrativi delle Regioni dettata dall'art. 125 Cost. Con tale disciplina, posta a garanzia di una autonomia compiutamente definita dalla Costituzione e percio' tassativa ed insuscettibile di estensione da parte del legislatore ordinario, e' incompatibile la norma impugnata, che prevede un controllo esercitato, in forma accentrata, dal Governo, laddove l'art. 125 Cost. prevede che il controllo di legittimita' sugli atti amministrativi della Regione avvenga da parte di un organo dello Stato "in forma decentrata".
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 125
Altri parametri e norme interposte