Sentenza 229/1989 (ECLI:IT:COST:1989:229)
Massima numero 13376
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
13/04/1989; Decisione del
13/04/1989
Deposito del 21/04/1989; Pubblicazione in G. U. 26/04/1989
Titolo
SENT. 229/89 C. REGIONI IN GENERE - PROVINCE AUTONOME IN GENERE - ATTI AMMINISTRATIVI - ANNULLAMENTO STRAORDINARIO DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - NATURA - ATTO DI AUTOTUTELA - INCOSTITUZIONALITA' - ATTO DI ALTA AMMINISTRAZIONE - INCOSTITUZIONALITA'. - LEGGE 23 AGOSTO 1988 N. 400, ART. 2, TERZO COMMA, LETT. P). - COST., ART. 125.
SENT. 229/89 C. REGIONI IN GENERE - PROVINCE AUTONOME IN GENERE - ATTI AMMINISTRATIVI - ANNULLAMENTO STRAORDINARIO DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - NATURA - ATTO DI AUTOTUTELA - INCOSTITUZIONALITA' - ATTO DI ALTA AMMINISTRAZIONE - INCOSTITUZIONALITA'. - LEGGE 23 AGOSTO 1988 N. 400, ART. 2, TERZO COMMA, LETT. P). - COST., ART. 125.
Testo
Qualora si inquadrasse l'annullamento straordinario degli atti illegittimi delle Regioni e delle Province autonome fuori dell'ambito di operativita' dell'art. 125 Cost., si perverrebbe comunque a concludere per l'incostituzionalita' di tale potere. Qualificando infatti l'annullamento come atto di autotutela, occorrerebbe partire da una visione monolitica dell'amministrazione pubblica, incompatibile con il disegno pluralista tracciato dalla Carta repubblicana; qualificandolo invece come atto di alta amministrazione, l'incostituzionalita' deriverebbe dalla previsione di un intervento limitativo della sfera regionale non di indirizzo, bensi' speicifico e puntuale, caratterizzato dal massimo della discrezionalita'.
Qualora si inquadrasse l'annullamento straordinario degli atti illegittimi delle Regioni e delle Province autonome fuori dell'ambito di operativita' dell'art. 125 Cost., si perverrebbe comunque a concludere per l'incostituzionalita' di tale potere. Qualificando infatti l'annullamento come atto di autotutela, occorrerebbe partire da una visione monolitica dell'amministrazione pubblica, incompatibile con il disegno pluralista tracciato dalla Carta repubblicana; qualificandolo invece come atto di alta amministrazione, l'incostituzionalita' deriverebbe dalla previsione di un intervento limitativo della sfera regionale non di indirizzo, bensi' speicifico e puntuale, caratterizzato dal massimo della discrezionalita'.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 125
Altri parametri e norme interposte