Sentenza 229/1989 (ECLI:IT:COST:1989:229)
Massima numero 13377
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA  - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del  13/04/1989;  Decisione del  13/04/1989
Deposito del 21/04/1989; Pubblicazione in G. U. 26/04/1989
Massime associate alla pronuncia:  13374  13375  13376


Titolo
SENT. 229/89 D. REGIONI IN GENERE - PROVINCE AUTONOME IN GENERE - ATTI AMMINISTRATIVI - ANNULLAMENTO STRAORDINARIO DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - AUTONOMIA DI REGIONI E PROVINCE AUTONOME - GARANZIA COSTITUZIONALE - INCOMPATIBILITA' - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. - LEGGE 23 AGOSTO 1988 N. 400, ART. 2, TERZO COMMA, LETT. P). - COST., ARTT. 5, 115, 118, 125, 126 E 134, ANCHE IN RIFERIMENTO ALLA LEGGE 11 MARZO 1953 N. 87, ART. 39.

Testo
Il potere di annullamento straordinario degli atti amministrativi illegittimi riconosciuto al Consiglio dei ministri, si presenta, sotto qualunque profilo lo si voglia inquadrare,come incostituzionale, ove venga esercitato nei confronti delle Regioni ordinarie e speciali, e delle Province autonome, in quanto incompatibile con la natura stessa della loro autonomia, come definita nel disegno tracciato dal titolo quinto della parte seconda della Costituzione, derogabile, ma solo in termini piu` favorevoli, per le autonomie speciali. Va pertanto dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, terzo comma, lett. p), della legge 23 agosto 1988 n. 400, nella parte in cui prevede l'adozione da parte del Consiglio dei ministri delle determinazioni concernenti l'annullamento straordinario degli atti amministrativi illegittimi delle Regioni e delle Province autonome.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 5

Costituzione  art. 115

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 125

Costituzione  art. 126

Costituzione  art. 134

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 39