Sentenza 230/1989 (ECLI:IT:COST:1989:230)
Massima numero 13945
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del  13/04/1989;  Decisione del  13/04/1989
Deposito del 21/04/1989; Pubblicazione in G. U. 26/04/1989
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 230/89. AUSILIARI DEL GIUDICE - CUSTODE GIUDIZIARIO - LEGGE 13 LUGLIO 1965 N. 836, ART. 5 ("AUMENTO DELLE INDENNITA' SPETTANTI AI TESTIMONI CHIAMATI A DEPORRE IN MATERIA CIVILE E PENALE, AI CONSULENTI TECNICI, PERITI, INTERPRETI E TRADUTTORI PER LE OPERAZIONI ESEGUITE A RICHIESTA DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA ED AI CUSTODI IN MATERIA PENALE") - INDENNITA' SPETTANTE AL CUSTODE DI COSE SOTTOPOSTE A SEQUESTRO PENALE - DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALL'IPOTESI DI SEQUESTRO AMMINISTRATIVO - CONTRASTO CON ART. 3 COST. - FONDATEZZA. - R.D. 23 DICEMBRE 1865 N. 2701. - L. 13 LUGLIO 1965 N. 836. - L. 24 NOVEMBRE 1981 N. 689. - COST., ART. 3.

Testo
E' fondata, con riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5 della legge 13 luglio 1965 n. 836 nella parte in cui determina in lire 300, e successive variazioni, la liquidazione dell'indennita' giornaliera dovuta ai custodi indicati negli artt. 102 e 103 della tariffa penale, approvata con regio decreto 23 dicembre 1865 n. 2701. Tra l'attivita' del custode di un bene sottoposto a sequestro penale e quella del custode di un bene sottoposto a sequestro amministrativo - cui e' liquidata invece un'indennita' calcolata in base alle tariffe vigenti ed agli usi locali, ai sensi dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981 n. 689 - non e' dato riscontrare alcun ragionevole motivo che possa giustificare il diverso regime, essendo l'attivita', in se' e per se' considerata, ontologicamente identica in entrambe le ipotesi.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte