Sentenza 231/1989 (ECLI:IT:COST:1989:231)
Massima numero 12710
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del  13/04/1989;  Decisione del  13/04/1989
Deposito del 21/04/1989; Pubblicazione in G. U. 26/04/1989
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 231/89. ESECUZIONE FORZATA PER OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - PIGNORAMENTO - PENSIONI DEI DIPENDENTI DEL SETTORE PUBBLICO - PIGNORABILITA' NEI LIMITI DI UN QUINTO PER OGNI TIPO DI CREDITO - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Non e' riscontrabile disparita' di trattamento tra settore pubblico e privato in ordine alla pignorabilita' delle pensioni, essendo il regime generale nel senso della impignorabilita' (salvo poche eccezioni) sia per l'uno che per l'altro settore. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. ed in relazione all'art. 545, comma quarto, cod. proc. civ. - della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 2, comma primo, n. 3, del d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, nella parte in cui non prevedono la pignorabilita' delle pensioni corrisposte dagli enti pubblici economici di cui all'art. 1 dello stesso d.P.R., fino alla concorrenza di un quinto, per ogni credito, da chiunque vantato, nei confronti del personale). - in ordine alla pignorabilita' degli emolumenti spettanti in corso di rapporto di lavoro, v. invece S. nn. 89/1987 e 878/1988; sulle eccezioni all'impignorabilita' delle pensioni INPS, S. n. 1041/1988.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte

codice di procedura civile    n. 0  art. 545    co. 4