Sentenza 232/1989 (ECLI:IT:COST:1989:232)
Massima numero 12712
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del
13/04/1989; Decisione del
13/04/1989
Deposito del 21/04/1989; Pubblicazione in G. U. 03/05/1989
Massime associate alla pronuncia:
12711
Titolo
SENT. 232/89 B. COMUNITA' EUROPEA - CORTE DI GIUSTIZIA - PRONUNCE PREGIUDIZIALI SULL'INVALIDITA' DI ATTI COMUNITARI - REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE N. 1541/80 - INVALIDITA' PER LA PARTE IN CUI FISSA IMPORTI COMPENSATIVI MONETARI (ICM) ALL'ESPORTAZIONE DI GLUCOSIO IN POLVERE - EFFETTI DELL'INVALIDITA' DICHIARATA - LIMITAZIONE NEL TEMPO - ESCLUSIONE DA TALI EFFETTI DEGLI ATTI DI ESECUZIONE ANCHE SE OGGETTO DELLA CONTROVERSIA CHE HA PROVOCATO IL RICORSO PREGIUDIZIALE (DA PARTE DEL GIUDICE NAZIONALE) - CONSEGUENTE LESIONE DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE CONTRO ATTI COMUNITARI ILLEGITTIMI - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
SENT. 232/89 B. COMUNITA' EUROPEA - CORTE DI GIUSTIZIA - PRONUNCE PREGIUDIZIALI SULL'INVALIDITA' DI ATTI COMUNITARI - REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE N. 1541/80 - INVALIDITA' PER LA PARTE IN CUI FISSA IMPORTI COMPENSATIVI MONETARI (ICM) ALL'ESPORTAZIONE DI GLUCOSIO IN POLVERE - EFFETTI DELL'INVALIDITA' DICHIARATA - LIMITAZIONE NEL TEMPO - ESCLUSIONE DA TALI EFFETTI DEGLI ATTI DI ESECUZIONE ANCHE SE OGGETTO DELLA CONTROVERSIA CHE HA PROVOCATO IL RICORSO PREGIUDIZIALE (DA PARTE DEL GIUDICE NAZIONALE) - CONSEGUENTE LESIONE DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE CONTRO ATTI COMUNITARI ILLEGITTIMI - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
Difetta di rilevanza - e come tale e' inammissibile - la questione di legittimita' costituzionale che investe, attraverso la denuncia delle relative disposizioni della legge di esecuzione, l 'art. 177 del Trattato CEE, nella parte in cui - secondo l'interpretazione della Corte di Giustizia - consente a quest'ultima di limitare l'efficacia 'ex tunc' di una propria pronuncia incidentale dichiarativa dell'invalidita' di un regolamento comunitario, escludendo da tale efficacia gli atti oggetto del giudizio principale, che ha provocato la pronuncia incidentale. Invero una eventuale dichiarazione di incostituzionalita' della norma denunciata non potrebbe trovare applicazione nel giudizio 'a quo', in relazione a una controversia, che non e' essa stessa causa dell'accertamento d' invalidita', da parte della Corte di Giustizia, del regolamento comunitario contestato (relativo agli importi compensativi monetari da applicarsi all'esportazione di glucosio in polvere), in quanto tale accertamento e' avvenuto ancor prima dell'instaurazione della stessa controversia, la quale ha solamente provocato la pronuncia con cui la Corte di Giustizia ha constatato la gia' intervenuta declaratoria di invalidita' di detto regolamento. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 14.10.1957, n. 1203, nella parte in cui hanno dato esecuzione all'art. 177 del Trattato di Roma).
Difetta di rilevanza - e come tale e' inammissibile - la questione di legittimita' costituzionale che investe, attraverso la denuncia delle relative disposizioni della legge di esecuzione, l 'art. 177 del Trattato CEE, nella parte in cui - secondo l'interpretazione della Corte di Giustizia - consente a quest'ultima di limitare l'efficacia 'ex tunc' di una propria pronuncia incidentale dichiarativa dell'invalidita' di un regolamento comunitario, escludendo da tale efficacia gli atti oggetto del giudizio principale, che ha provocato la pronuncia incidentale. Invero una eventuale dichiarazione di incostituzionalita' della norma denunciata non potrebbe trovare applicazione nel giudizio 'a quo', in relazione a una controversia, che non e' essa stessa causa dell'accertamento d' invalidita', da parte della Corte di Giustizia, del regolamento comunitario contestato (relativo agli importi compensativi monetari da applicarsi all'esportazione di glucosio in polvere), in quanto tale accertamento e' avvenuto ancor prima dell'instaurazione della stessa controversia, la quale ha solamente provocato la pronuncia con cui la Corte di Giustizia ha constatato la gia' intervenuta declaratoria di invalidita' di detto regolamento. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 14.10.1957, n. 1203, nella parte in cui hanno dato esecuzione all'art. 177 del Trattato di Roma).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 23
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 41
Altri parametri e norme interposte