Sentenza 233/1989 (ECLI:IT:COST:1989:233)
Massima numero 12736
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del
13/04/1989; Decisione del
13/04/1989
Deposito del 21/04/1989; Pubblicazione in G. U. 03/05/1989
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 233/89 - DANNI DI GUERRA - CITTADINI CHE LI ABBIANO SUBITI IN TERRITORI NON SOGGETTI ALLA SOVRANITA' ITALIANA O IN ALBANIA - REQUISITO DELLA RESIDENZA IN ITALIA - QUESTIONE INFONDATA DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. - L. 27 DICEMBRE 1953, ART. 52, I COMMA. - COST. ART. 3.
SENT. 233/89 - DANNI DI GUERRA - CITTADINI CHE LI ABBIANO SUBITI IN TERRITORI NON SOGGETTI ALLA SOVRANITA' ITALIANA O IN ALBANIA - REQUISITO DELLA RESIDENZA IN ITALIA - QUESTIONE INFONDATA DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. - L. 27 DICEMBRE 1953, ART. 52, I COMMA. - COST. ART. 3.
Testo
Il diverso trattamento ai fini della concessione dell'indennizzo per danni di guerra riservato da un lato ai cittadini italiani che abbiano subito danni in Patria o in territori gia' soggetti alla sovranita' italiana o in Albania e dall'altro ai cittadini che abbiano subito danni in altri Paesi esteri (per questi ultimi soltanto e' richiesto il requisito della residenza in Italia all'atto dell'entrata in vigore della legge) si connette alla finalita' perseguita dal legislatore di destinare tali indennizzi alla ricostruzione dell'economia nazionale, ragionevolmente presumendosi per la prima categoria un legame con la madrepatria, legame che invece deve essere dimostrato dalla seconda categoria di cittadini. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art.52, primo comma, l. 27-12-1953, n.968).
Il diverso trattamento ai fini della concessione dell'indennizzo per danni di guerra riservato da un lato ai cittadini italiani che abbiano subito danni in Patria o in territori gia' soggetti alla sovranita' italiana o in Albania e dall'altro ai cittadini che abbiano subito danni in altri Paesi esteri (per questi ultimi soltanto e' richiesto il requisito della residenza in Italia all'atto dell'entrata in vigore della legge) si connette alla finalita' perseguita dal legislatore di destinare tali indennizzi alla ricostruzione dell'economia nazionale, ragionevolmente presumendosi per la prima categoria un legame con la madrepatria, legame che invece deve essere dimostrato dalla seconda categoria di cittadini. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art.52, primo comma, l. 27-12-1953, n.968).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte