Sentenza 234/1989 (ECLI:IT:COST:1989:234)
Massima numero 12024
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del
13/04/1989; Decisione del
13/04/1989
Deposito del 21/04/1989; Pubblicazione in G. U. 03/05/1989
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 234/89 - PENSIONI - DIRIGENTI - BENEFICI COMBATTENTISTICI - PREGRESSA ADESIONE ALLA REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA - ESCLUSIONE - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - DLGT 4.3.1948, N. 137 ART. 11 L. 23.2. N. 93 ART. 2 L. 15.4.1985, N. 140, ART. 6, N. 1 L. 18.3.1968, N. 250 ART. 1 - COST. ARTT. 2, 3, 38 II COMMA
SENT. 234/89 - PENSIONI - DIRIGENTI - BENEFICI COMBATTENTISTICI - PREGRESSA ADESIONE ALLA REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA - ESCLUSIONE - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - DLGT 4.3.1948, N. 137 ART. 11 L. 23.2. N. 93 ART. 2 L. 15.4.1985, N. 140, ART. 6, N. 1 L. 18.3.1968, N. 250 ART. 1 - COST. ARTT. 2, 3, 38 II COMMA
Testo
PENSIONI - DIRIGENTI - BENEFICI COMBATTENTISTICI. L'art. 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140 che esclude dal beneficio disposto in favore degli ex combattenti (maggiorazione del trattamento pensionistico nella misura di i`. 30.000 mensili) coloro che abbiano riportato sanzioni disciplinari per aver aderito alla sedicente repubblica sociale italiana, non urta contro il principio di solidarieta' di cui agli artt. 2 e 38 Cost., presupponendo tale principio, in materia previdenziale, uno stato di bisogno, insussistente nell'ipotesi del beneficio sopra citato. Tale beneficio risponde piuttosto ad una funzione di riconoscimento di benemerenze acquistate verso lo Stato, il che non puo' esser rivendicato dagli ufficiali che, pur avendo prestato onorevole servizio nei reparti operanti nell'esercito italiano, abbiano, dopo l'armistizio, aderito ad una formazione politico-militare ribelle al potere legittimo dello Stato.
PENSIONI - DIRIGENTI - BENEFICI COMBATTENTISTICI. L'art. 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140 che esclude dal beneficio disposto in favore degli ex combattenti (maggiorazione del trattamento pensionistico nella misura di i`. 30.000 mensili) coloro che abbiano riportato sanzioni disciplinari per aver aderito alla sedicente repubblica sociale italiana, non urta contro il principio di solidarieta' di cui agli artt. 2 e 38 Cost., presupponendo tale principio, in materia previdenziale, uno stato di bisogno, insussistente nell'ipotesi del beneficio sopra citato. Tale beneficio risponde piuttosto ad una funzione di riconoscimento di benemerenze acquistate verso lo Stato, il che non puo' esser rivendicato dagli ufficiali che, pur avendo prestato onorevole servizio nei reparti operanti nell'esercito italiano, abbiano, dopo l'armistizio, aderito ad una formazione politico-militare ribelle al potere legittimo dello Stato.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 38
co. 2
Altri parametri e norme interposte