Sentenza 235/1989 (ECLI:IT:COST:1989:235)
Massima numero 12735
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del
13/04/1989; Decisione del
13/04/1989
Deposito del 21/04/1989; Pubblicazione in G. U. 03/05/1989
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 235/89 - ELEZIONI AMMINISTRATIVE - INELEGGIBILITA' SOPRAVVENUTA - AZIONE POPOLARE - TERMINE PER FAR CESSARE LA CAUSA DI DECADENZA - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. - D.P.R. 16 MAGGIO 1960, N.570, ART. 9 BIS, III COMMA. - COST. ARTT. 3, 51.
SENT. 235/89 - ELEZIONI AMMINISTRATIVE - INELEGGIBILITA' SOPRAVVENUTA - AZIONE POPOLARE - TERMINE PER FAR CESSARE LA CAUSA DI DECADENZA - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. - D.P.R. 16 MAGGIO 1960, N.570, ART. 9 BIS, III COMMA. - COST. ARTT. 3, 51.
Testo
L'art. 9 bis, comma terzo, del D.P.R. 16 maggio 1960, n.570 (Testo Unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi e delle Amministrazioni comunali) nella parte in cui consente il ricorso immediato all'Autorita' giudiziaria ordinaria, e impone all'eletto di far cessare la causa di decadenza dalla carica elettiva, nel termine di cui all'ultimo comma dell'art.6 della legge 23 aprile 1981, n.154 (Norme in materia di ineleggibilita' ed incompatibilita' alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale, e in materia di incompatibilita' degli addetti al Servizio sanitario nazionale: 10 giorni) non comporta alcun onere eccessivo o incongruo (Infondatezza della questione di legittimita' costituzionale della norma citata).
L'art. 9 bis, comma terzo, del D.P.R. 16 maggio 1960, n.570 (Testo Unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi e delle Amministrazioni comunali) nella parte in cui consente il ricorso immediato all'Autorita' giudiziaria ordinaria, e impone all'eletto di far cessare la causa di decadenza dalla carica elettiva, nel termine di cui all'ultimo comma dell'art.6 della legge 23 aprile 1981, n.154 (Norme in materia di ineleggibilita' ed incompatibilita' alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale, e in materia di incompatibilita' degli addetti al Servizio sanitario nazionale: 10 giorni) non comporta alcun onere eccessivo o incongruo (Infondatezza della questione di legittimita' costituzionale della norma citata).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte