Ordinanza 237/1989 (ECLI:IT:COST:1989:237)
Massima numero 15355
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore DELL'ANDRO
Udienza Pubblica del  13/04/1989;  Decisione del  13/04/1989
Deposito del 21/04/1989; Pubblicazione in G. U. 03/05/1989
Massime associate alla pronuncia:  15356


Titolo
ORD. 237/89 A. CONTENZIOSO TRIBUTARIO - COMMISSIONI TRIBUTARIE - PROVVEDIMENTI COLLEGIALI - RESPONSABILITA' CIVILE DEI SINGOLI COMPONENTI - PREVISIONE PUR IN MANCANZA DI SANZIONI DISCIPLINARI PER INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DI VERBALIZZAZIONE - CONTRASTO CON I PRINCIPI DI INDIPENDENZA E DI AUTONOMIA DEGLI ORGANI GIUDICANTI - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Non comporta violazione dei principi d'indipendenza e di autonomia degli organi giudicanti la mancata previsione di sanzioni disciplinari specifiche per l'eventuale violazione, da parte dei componenti le commissioni tributarie, dell'obbligo di verbalizzazione - previsto nelle norme in materia di responsabilita' civile applicabili ai suddetti componenti - in ordine ai provvedimenti collegiali la cui votazione sia avvenuta all'unanimita' o con il dissenso di alcuni di essi: tanto piu' che l'eventuale inadempimento doloso di questo obbligo trova la sua sanzione in sede penale. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 101, secondo comma; 104, primo comma, e 107 Cost., degli artt. 1 e 16, secondo e terzo comma, l. 13 aprile 1988, n. 117). - O. n. 1140/1988.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 101  co. 2

Costituzione  art. 104  co. 1

Costituzione  art. 107

Altri parametri e norme interposte