Ordinanza 237/1989 (ECLI:IT:COST:1989:237)
Massima numero 15355
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore DELL'ANDRO
Udienza Pubblica del
13/04/1989; Decisione del
13/04/1989
Deposito del 21/04/1989; Pubblicazione in G. U. 03/05/1989
Massime associate alla pronuncia:
15356
Titolo
ORD. 237/89 A. CONTENZIOSO TRIBUTARIO - COMMISSIONI TRIBUTARIE - PROVVEDIMENTI COLLEGIALI - RESPONSABILITA' CIVILE DEI SINGOLI COMPONENTI - PREVISIONE PUR IN MANCANZA DI SANZIONI DISCIPLINARI PER INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DI VERBALIZZAZIONE - CONTRASTO CON I PRINCIPI DI INDIPENDENZA E DI AUTONOMIA DEGLI ORGANI GIUDICANTI - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 237/89 A. CONTENZIOSO TRIBUTARIO - COMMISSIONI TRIBUTARIE - PROVVEDIMENTI COLLEGIALI - RESPONSABILITA' CIVILE DEI SINGOLI COMPONENTI - PREVISIONE PUR IN MANCANZA DI SANZIONI DISCIPLINARI PER INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DI VERBALIZZAZIONE - CONTRASTO CON I PRINCIPI DI INDIPENDENZA E DI AUTONOMIA DEGLI ORGANI GIUDICANTI - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non comporta violazione dei principi d'indipendenza e di autonomia degli organi giudicanti la mancata previsione di sanzioni disciplinari specifiche per l'eventuale violazione, da parte dei componenti le commissioni tributarie, dell'obbligo di verbalizzazione - previsto nelle norme in materia di responsabilita' civile applicabili ai suddetti componenti - in ordine ai provvedimenti collegiali la cui votazione sia avvenuta all'unanimita' o con il dissenso di alcuni di essi: tanto piu' che l'eventuale inadempimento doloso di questo obbligo trova la sua sanzione in sede penale. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 101, secondo comma; 104, primo comma, e 107 Cost., degli artt. 1 e 16, secondo e terzo comma, l. 13 aprile 1988, n. 117). - O. n. 1140/1988.
Non comporta violazione dei principi d'indipendenza e di autonomia degli organi giudicanti la mancata previsione di sanzioni disciplinari specifiche per l'eventuale violazione, da parte dei componenti le commissioni tributarie, dell'obbligo di verbalizzazione - previsto nelle norme in materia di responsabilita' civile applicabili ai suddetti componenti - in ordine ai provvedimenti collegiali la cui votazione sia avvenuta all'unanimita' o con il dissenso di alcuni di essi: tanto piu' che l'eventuale inadempimento doloso di questo obbligo trova la sua sanzione in sede penale. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 101, secondo comma; 104, primo comma, e 107 Cost., degli artt. 1 e 16, secondo e terzo comma, l. 13 aprile 1988, n. 117). - O. n. 1140/1988.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 101
co. 2
Costituzione
art. 104
co. 1
Costituzione
art. 107
Altri parametri e norme interposte