Sentenza 19/2025 (ECLI:IT:COST:2025:19)
Massima numero 46652
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMOROSO  - Redattrice SCIARRONE ALIBRANDI
Udienza Pubblica del  29/01/2025;  Decisione del  29/01/2025
Deposito del 14/02/2025; Pubblicazione in G. U. 19/02/2025
Massime associate alla pronuncia:  46651


Titolo
Previdenza - In genere - Perequazione automatica degli importi - Possibile intervento mitigatore del legislatore, tenuto conto delle risorse effettivamente disponibili, purché ragionevole e proporzionato - Conseguente esclusione di un obbligo costituzionale della rivalutazione annuale automatica dei trattamenti pensionistici (nel caso di specie: non fondatezza della disposizione che limita la piena indicizzazione dei trattamenti pensionistici, per l'anno 2023, applicando una percentuale progressivamente ridotta, corrispondente a cinque fasce in cui ricade l'importo dell'assegno). (Classif. 190001).

Testo

La perequazione automatica è uno strumento di natura tecnica volto a garantire nel tempo l’adeguatezza dei trattamenti pensionistici a fronte delle spinte inflazionistiche, nel rispetto dei principi di sufficienza e proporzionalità della retribuzione, che però non implicano un rigido parallelismo tra la garanzia di cui all’art. 38, secondo comma, Cost. e quella di cui all’art. 36, primo comma, Cost. (Precedenti: S. 234/2020 - mass. 43231; S. 250/2017 - mass. 42100; S. 173/2016 - mass. 38977; S. 70/2015 - mass. 38977).

La garanzia della perequazione non annulla la discrezionalità del legislatore nella determinazione in concreto del quantum di tutela di volta in volta necessario, alla luce delle risorse effettivamente disponibili. Non sussiste, del resto, un imperativo costituzionale che imponga l’adeguamento annuale di tutti i trattamenti pensionistici, purché la scelta contraria superi uno scrutinio di non irragionevolezza, calato nel contesto giuridico e fattuale nel quale la misura si inserisce. Il principale indicatore della “non irragionevolezza” dell’opzione legislativa è costituito dalla considerazione differenziata dei trattamenti di quiescenza in base al loro importo, atteso che le pensioni più elevate presentano margini più ampi di resistenza all’erosione inflattiva. È sempre indispensabile, tuttavia, da un lato, che sia adeguatamente e dettagliatamente illustrato il quadro economico-finanziario che giustifica la scelta del legislatore, in base a dati oggettivi e, dall’altro, che le misure di sospensione e di blocco del meccanismo perequativo siano limitate nel tempo, ferma restando la necessità di scrutinare ciascun provvedimento nella sua singolarità e in relazione al quadro storico in cui esso si inserisce. (Precedenti: S. 234/2020 - mass. 43231; S. 250/2017 - mass. 42100; S. 70/2015 - mass. 38977; S. 316/2010 - mass. 35006; O. 96/2018 - mass. 41313).

Rientra nella piena discrezionalità del legislatore stabilire nel concreto le variazioni perequative dell’ammontare delle prestazioni, attraverso un bilanciamento di valori che tenga conto anche delle esigenze di bilancio, poiché l’adeguatezza e la proporzionalità del trattamento pensionistico incontrano pur sempre il limite delle risorse disponibili. (Precedente: S. 234/2020 - mass. 43231).

Il principio di adeguatezza enunciato nell’art. 38, secondo comma, Cost. non determina la necessità costituzionale dell’adeguamento annuale di tutti i trattamenti pensionistici, né d’altronde la mancata perequazione per un solo anno incide, di per sé, sull’adeguatezza della pensione. (Precedente: S. 234/2020 - mass. 43231).

Anche i pensionati devono essere partecipi e consapevoli della realtà economico-sociale, per cui va escluso qualsivoglia connotato di arbitrio delle scelte legislative tese a neutralizzare gli effetti economici più penalizzanti prodotti sulle classi sociali meno agiate. (Precedente: S. 173/2016 - mass. 38977).

(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte dei conti, sez. giurisd. per le Regioni Campania e Toscana, in riferimento, complessivamente, agli artt. 1, primo comma, 3, 4, secondo comma, 23, 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost. dell’art. 1, comma 309, della legge n. 197 del 2022, il quale stabilisce che, per l’anno 2023, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici è riconosciuta integralmente solo per quelli complessivamente pari o inferiori a quattro volte il minimo INPS; per quelli superiori, invece, la rivalutazione viene accordata in misura decrescente: 85% per gli assegni pari o inferiori a cinque volte il minimo; 53% per quelli di importo compreso tra cinque e sei volte tale soglia; 47% per i trattamenti inclusi in una forbice tra le sei e le otto volte il suddetto limite; 37% per quelli rientranti nell’intervallo tra le otto e le dieci volte il medesimo livello; 32% per i trattamenti superiori a dieci volte il minimo. Sebbene la sospensione a tempo indeterminato del meccanismo perequativo, ovvero la frequente reiterazione di misure intese a paralizzarlo, esporrebbero il sistema ad evidenti tensioni con gli invalicabili principi di ragionevolezza e proporzionalità, il meccanismo qui scrutinato non comporta tale effetto paralizzatore o sospensivo dei trattamenti pensionistici, neanche di quelli di importo più elevato, risolvendosi viceversa in un mero raffreddamento della dinamica perequativa, attuato con indici graduali e proporzionati meno severi della maggior parte di quelli oggetto degli interventi legislativi precedenti, che pure hanno già superato il vaglio di legittimità costituzionale. In particolare, rispetto a quello relativo al triennio 2019-2021, l’odierno meccanismo risulta: più favorevole per le pensioni di importo da quattro a sei volte il trattamento minimo; invariato per le pensioni di ammontare superiore a sei volte e fino a otto volte tale soglia; certamente meno favorevole per le pensioni di consistenza economica superiore alle quali, tuttavia, non è stato applicato alcun “contributo di solidarietà” aggiuntivo. Il congegno normativo in discorso salvaguarda invece l’integrale rivalutazione delle pensioni di più modesta entità, di cui anzi allarga l’ambito, ricomprendendo in esso quelle di importo pari a quattro volte (e non più a tre) il trattamento minimo INPS. Inoltre, nel disporre un “rallentamento” della dinamica perequativa dei trattamenti di importo superiore, segue la tecnica della progressione inversa rispetto all’entità degli assegni, senza escluderne nessuno dalla rivalutazione. Le pensioni che subiscono un trattamento peggiorativo rappresentano l’11,7% del totale complessivo, mentre le restanti vedono invariato o addirittura migliorato il tasso di “elasticità” rispetto alle spinte inflazionistiche, a conferma della precisa scelta legislativa di redistribuire il complesso delle risorse disponibili a vantaggio dei trattamenti di importo più basso, come quelli previsti con la c.d. “quota 103”, ex art. 1, commi da 283 a 285, della legge n. 197 del 2022; l’indennità c.d. “ape sociale”, ex commi da 288 a 291, e la c.d. “opzione donna”, ex comma 292. A ciò si aggiunge il sussidio una tantum per le pensioni minime, ex comma 310. È anche da escludere che i moduli di rallentamento dell’indicizzazione in progressione inversa rispetto al crescere degli importi dei trattamenti disconoscano il valore della qualità del lavoro prestato. E si risolve in una mera petizione di principio l’affermazione secondo cui la rivalutazione integrale delle pensioni più alte, di per sé sola, produrrebbe l’effetto di disincentivare il lavoro "in nero" e di incrementare finanche l’occupazione femminile. Infine, non sono lesi neppure i principi di ragionevolezza e di proporzionalità retributiva, in quanto è sufficiente evidenziare l’assoluta inidoneità dei principi asseritamente generali che i rimettenti hanno ritenuto di distillare da disposizioni del codice civile attinenti al diritto delle obbligazioni e dei contratti, ex artt. 1282, comma 1, 1284, comma 1, e 1448 cod. civ., ad assumere il ruolo di criteri di valutazione della ragionevolezza delle scelte del legislatore in materia previdenziale).



Atti oggetto del giudizio

legge  29/12/2022  n. 197  art. 1  co. 309

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte