Sentenza 37/2026 (ECLI:IT:COST:2026:37)
Massima numero 47425
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMOROSO  - Redattrice SCIARRONE ALIBRANDI
Udienza Pubblica del  14/01/2026;  Decisione del  14/01/2026
Deposito del 23/03/2026; Pubblicazione in G. U. 25/03/2026
Massime associate alla pronuncia:  47424


Titolo
Pensioni - In genere - Pensione privilegiata - Natura previdenziale - Contenuto - Attribuzione di un trattamento speciale di quiescenza, a seguito di evento dannoso correlato a una causa di servizio - Presupposto - Cessazione dal servizio - Conseguente riconoscimento del relativo diritto solo successivamente a tale data - Generale abrogazione per i dipendenti pubblici, eccettuati taluni comparti - Ratio - Contenimento della spesa pubblica in materia previdenziale - Disciplina transitoria che ne esclude l'immediata operatività, a tutela di diritti acquisiti o acquisibili al trattamento privilegiato, alla data della novella - Possibilità di configurare ulteriori situazioni meritevoli di tutela - Esclusione (nel caso di specie: non fondatezza della questione di legittimità costituzionale relativa alla omessa inclusione, nella disciplina transitoria che esclude l'immediata operatività dell'abrogazione della pensione privilegiata, dei procedimenti per i quali il termine di proposizione della domanda non sia iniziato a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge che l'ha disposta). (Classif. 176001).

Testo

La pensione privilegiata, che si atteggia come una sorta di riparazione per il danno alla persona riconducibile al servizio prestato, è un istituto previdenziale che attribuisce un trattamento speciale di quiescenza e, perciò, presuppone la cessazione del rapporto di impiego. Il diritto a tale pensione, pur conseguenza di un evento dannoso correlato a una causa di servizio, non sorge, infatti, per effetto del solo riconoscimento del nesso eziologico, dovendo l’interessato essere cessato dal servizio per poter presentare la relativa domanda, entro il termine decadenziale di 5 anni (o 10, qualora l’invalidità sia derivata da parkinsonismo). (Precedenti: S. 20/2018 - mass. 39784; S. 428/1993)

In una cornice normativa in cui – nel più ampio disegno di contenimento della spesa pubblica in materia previdenziale – la pensione privilegiata è stata abrogata per la generalità dei dipendenti pubblici, eccetto il personale appartenente ai comparti sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico, al di fuori della disciplina transitoria, volta a salvaguardare aspettative meritevoli di tutela, non è possibile configurare un diritto a tale trattamento. (Precedente: S. 20/2018)

(Nel caso di specie, è dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Corte dei conti, sez. giurisd. per la Regione Campania, in composizione monocratica, in riferimento all’art. 3 Cost., dell’art. 6, comma 1, terzo periodo, del d.l. n. 201 del 2011, come conv., nella parte in cui non annovera fra i casi in cui la disciplina transitoria esclude l’immediata operatività dell’abrogazione della pensione privilegiata – disposta per la generalità dei dipendenti pubblici, eccettuati taluni comparti – i procedimenti per i quali il termine di proposizione della relativa domanda non sia iniziato a decorrere alla data di entrata in vigore della novella. La censurata esclusione non è irragionevole dal momento che tali procedimenti – nei quali la cessazione dal servizio degli interessati è successiva all’abrogazione dell’istituto – non rispondono alla medesima ratio della disciplina transitoria che si riferisce a ipotesi in cui l’interessato è cessato dal servizio prima della novella e vanta un diritto, acquisito o acquisibile, al trattamento privilegiato; ciò perché, a tale data, ha già presentato la relativa domanda, è ancora pendente il termine decadenziale ovvero vengono in rilievo trattamenti liquidati d’ufficio dall’amministrazione. L’estensione del regime derogatorio a situazioni di mere aspettative di fatto comporterebbe anche la protrazione sine die del termine per la definizione delle relative domande, rendendo incerta la quantificazione della platea dei salvaguardati e dilatando oltremodo i tempi per la transizione al nuovo regime, che il legislatore ha ragionevolmente scandito secondo un percorso graduale). (Precedenti: S. 207/2024 - mass. 46614; S. 20/2018 - mass. 39784).



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  06/12/2011  n. 201  art. 6  co. 

legge  22/12/2011  n. 214  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte