Ordinanza 240/1989 (ECLI:IT:COST:1989:240)
Massima numero 12202
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del  13/04/1989;  Decisione del  13/04/1989
Deposito del 21/04/1989; Pubblicazione in G. U. 03/05/1989
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 240/89. IMPOSTE SUI REDDITI - DICHIARAZIONE - OMISSIONE - SANZIONI - IDENTICA SANZIONE PER IL CURATORE FALLIMENTARE E PER IL CONTRIBUENTE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
L'obbligo, autonomo ed esclusivo, di presentare la dichiarazione dei redditi relativi al periodo di imposta anteriore alla data del fallimento e la dichiarazione relativa al risultato finale della liquidazione e' una funzione sostitutiva del fallito che la legge tributaria attribuisce al curatore fallimentare nella sua qualita' di organo di giustizia nell'interesse della massa dei creditori; in conseguenza, non puo' dirsi irrazionale la previsione a carico del curatore per l'inadempimento di tale obbligo, della stessa sanzione prevista a carico del contribuente, atteso che tale inadempimento produce comunque a carico dell'Amministrazione finanziaria le conseguenze pregiudizievoli in generale derivanti dalla omessa dichiarazione. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 46, primo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 sollevata in riferimento all'art. 3 Cost).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte