Sentenza 241/1989 (ECLI:IT:COST:1989:241)
Massima numero 12234
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore BORZELLINO
Udienza Pubblica del  13/04/1989;  Decisione del  13/04/1989
Deposito del 26/04/1989; Pubblicazione in G. U. 03/05/1989
Massime associate alla pronuncia:  12233


Titolo
SENT. 241/89 B. EDILIZIA POPOLARE, ECONOMICA E SOVVENZIONATA - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - CONTRIBUTO GES.CA.L. A CARICO DEI LAVORATORI DIPENDENTI - FINALITA' DEL PRELIEVO - COSTRUZIONE DI ABITAZIONI PER I LAVORATORI DIPENDENTI - LEGGE FINANZIARIA - PARZIALE DESTINAZIONE NELL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO - INCOERENZA E DISCRIMINAZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE. - L.11 MARZO 1988 N.67 ART.22, COMMA SECONDO. - COST.ART.3.

Testo
EDILIZIA POPOLARE, ECONOMICA E SOVVENZIONATA - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. Resta inciso, con evidente incoerenza ed innegabile ripercussione discriminatoria ex art.3 Cost., l'intero meccanismo contributivo del prelievo a carico dei lavoratori dipendenti - contributo c.d. Ges.ca.l. - quando i proventi tutti non vengano destinati per la costruzione di abitazioni in favore della categoria di lavoratori assoggettata al prelievo. Pertanto e' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art.3 Cost., l'art.22, secondo comma, l. 11 marzo 1988 n.67, nella parte in cui non assegna all'edilizia residenziale pubblica, per la costruzione di abitazioni per i lavoratori dipendenti, l'intero gettito - e non le sole quote residue - dei contributi dovuti ai sensi del primo comma, lettere b) e c) dell'articolo 10 della legge 14 febbraio 1963, n.60.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte