Sentenza 242/1989 (ECLI:IT:COST:1989:242)
Massima numero 13444
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  13/04/1989;  Decisione del  13/04/1989
Deposito del 28/04/1989; Pubblicazione in G. U. 03/05/1989
Massime associate alla pronuncia:  13443  13445  13446  13447  13448  13449  13450  13451  13452  13453  13454  13455  13456  13457  13458  13459  13460  13938


Titolo
SENT. 242/89 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - RICORSO - CARENZA DI MOTIVAZIONE DELLE QUESTIONI PROPOSTE - ANNULLAMENTO STRAORDINARIO DEGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI E DEGLI ENTI DIPENDENTI DALLA REGIONE - INAMMISSIBILITA'. - L. 23 AGOSTO 1988 N. 400, ART. 2, TERZO COMMA, LETT. P. - ST. FRIULI VENEZIA GIULIA ARTT. 4, N. 1, 5 E 60.

Testo
L'assoluta carenza di motivazione del ricorso introduttivo del giudizio di legittimita' costituzionale in via principale impedisce alla Corte costituzionale tanto di determinare in modo inequivoco l'oggetto del giudizio, quanto di verificare la sussistenza in concerto dell'interesse a ricorrere (Inammissibilita' della questione id legittimita' costituzionale dell'art. 2, terzo comma, lett. p, della legge 23 agosto 1988 n. 400, nella parte in cui riferisce l'annullamento straordinario ivi previsto agli atti amministrativi degli enti dipendenti dalla regione e degli enti locali, non potendosi individuare in base al ricorso il 'thema decidendum' ne' determinare con esattezza il 'petitum').

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Friuli Venezia Giulia  art. 4

statuto regione Valle d'Aosta  art. 5

statuto regione Valle d'Aosta  art. 60

Altri parametri e norme interposte