Sentenza 242/1989 (ECLI:IT:COST:1989:242)
Massima numero 13444
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
13/04/1989; Decisione del
13/04/1989
Deposito del 28/04/1989; Pubblicazione in G. U. 03/05/1989
Titolo
SENT. 242/89 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - RICORSO - CARENZA DI MOTIVAZIONE DELLE QUESTIONI PROPOSTE - ANNULLAMENTO STRAORDINARIO DEGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI E DEGLI ENTI DIPENDENTI DALLA REGIONE - INAMMISSIBILITA'. - L. 23 AGOSTO 1988 N. 400, ART. 2, TERZO COMMA, LETT. P. - ST. FRIULI VENEZIA GIULIA ARTT. 4, N. 1, 5 E 60.
SENT. 242/89 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - RICORSO - CARENZA DI MOTIVAZIONE DELLE QUESTIONI PROPOSTE - ANNULLAMENTO STRAORDINARIO DEGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI E DEGLI ENTI DIPENDENTI DALLA REGIONE - INAMMISSIBILITA'. - L. 23 AGOSTO 1988 N. 400, ART. 2, TERZO COMMA, LETT. P. - ST. FRIULI VENEZIA GIULIA ARTT. 4, N. 1, 5 E 60.
Testo
L'assoluta carenza di motivazione del ricorso introduttivo del giudizio di legittimita' costituzionale in via principale impedisce alla Corte costituzionale tanto di determinare in modo inequivoco l'oggetto del giudizio, quanto di verificare la sussistenza in concerto dell'interesse a ricorrere (Inammissibilita' della questione id legittimita' costituzionale dell'art. 2, terzo comma, lett. p, della legge 23 agosto 1988 n. 400, nella parte in cui riferisce l'annullamento straordinario ivi previsto agli atti amministrativi degli enti dipendenti dalla regione e degli enti locali, non potendosi individuare in base al ricorso il 'thema decidendum' ne' determinare con esattezza il 'petitum').
L'assoluta carenza di motivazione del ricorso introduttivo del giudizio di legittimita' costituzionale in via principale impedisce alla Corte costituzionale tanto di determinare in modo inequivoco l'oggetto del giudizio, quanto di verificare la sussistenza in concerto dell'interesse a ricorrere (Inammissibilita' della questione id legittimita' costituzionale dell'art. 2, terzo comma, lett. p, della legge 23 agosto 1988 n. 400, nella parte in cui riferisce l'annullamento straordinario ivi previsto agli atti amministrativi degli enti dipendenti dalla regione e degli enti locali, non potendosi individuare in base al ricorso il 'thema decidendum' ne' determinare con esattezza il 'petitum').
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 4
statuto regione Valle d'Aosta
art. 5
statuto regione Valle d'Aosta
art. 60
Altri parametri e norme interposte