Sentenza 242/1989 (ECLI:IT:COST:1989:242)
Massima numero 13447
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  13/04/1989;  Decisione del  13/04/1989
Deposito del 28/04/1989; Pubblicazione in G. U. 03/05/1989
Massime associate alla pronuncia:  13443  13444  13445  13446  13448  13449  13450  13451  13452  13453  13454  13455  13456  13457  13458  13459  13460  13938


Titolo
SENT. 242/89 E. REGIONI IN GENERE - PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE - PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DLE CONSIGLIO DEI MINISTRI - PREVISIONI STATUTARIE - OMESSA PREVISIONE DA PARTE DELLE LEGGI ORDINARIE - IRRILEVANZA - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE NON FONDATA. - L. 23 APRILE 1988, N. 400, ART. 2, TERZO COMMA; - ST. FRIULI-VENEZIA GIULIA ART. 44; - D.P.R. 25 GENNAIO 1987, N. 468 ART. 4.

Testo
Il vincolo costituzionale relativo alla partecipazione del Presidente della Giunta regionale alle sedute del Consiglio dei Ministri in tutte le ipotesi statutariamente previste opera di per se' senza bisogno di ulteriori specificazioni o di particolari forme attuative da parte della legislazione ordinaria (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400 nella parte in cui non prevede l'intervento del Presidente della Regione alle sedute del Consiglio dei ministri relative alle delibere indicate nello stesso articolo per le quali l'intervento e' richiesto dallo Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia o dalle norme di attuazione dello stesso).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Friuli Venezia Giulia  art. 44

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  25/01/1987  n. 468  art. 4