Ordinanza 99/2021 (ECLI:IT:COST:2021:99)
Massima numero 43905
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del  28/04/2021;  Decisione del  28/04/2021
Deposito del 17/05/2021; Pubblicazione in G. U. 19/05/2021
Massime associate alla pronuncia:  43906


Titolo
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Lazio - Ampliamento del perimetro del Parco regionale dell'Appia antica - Applicazione, nelle more dell'adeguamento del piano del parco, di misure di salvaguardia consistenti nel divieto di attività edilizie - Denunciata violazione dei principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente - Assenza di argomenti nuovi rispetto a identica questione dichiarata inammissibile - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo
È dichiarata manifestamente inammissibile, perché identica ad altra già dichiarata inammissibile, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal TAR Lazio in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. - dell'art. 7 della legge reg. Lazio n. 7 del 2018, che stabilisce l'ampliamento del perimetro del parco regionale dell'Appia antica in assenza di avvio della valutazione ambientale strategica (VAS), prevedendo, per il territorio interessato dall'ampliamento, nelle more dell'adeguamento del piano del Parco, misure di salvaguardia consistenti nel divieto di attività edilizie. La sentenza n. 276 del 2020 ha dichiarato inammissibile identica questione e l'ordinanza in esame non aggiunge nuovi argomenti idonei ad inficiare la conclusione già raggiunta. (Precedente citato: sentenza n. 276 del 2020).

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Lazio  22/10/2018  n. 7  art. 7  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte