Sentenza 242/1989 (ECLI:IT:COST:1989:242)
Massima numero 13451
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  13/04/1989;  Decisione del  13/04/1989
Deposito del 28/04/1989; Pubblicazione in G. U. 03/05/1989
Massime associate alla pronuncia:  13443  13444  13445  13446  13447  13448  13449  13450  13452  13453  13454  13455  13456  13457  13458  13459  13460  13938


Titolo
SENT. 242/89 I. PROVINCIA DI BOLZANO - MINORANZE LINGUISTICHE - PREVISIONE STATUTARIA DELLA TUTELA COME INTERESSE NAZIONALE - INDIRIZZO E COORDINAMENTO STATALE - CONTEMPERAMENTO CON LA PREVISIONE STATUTARIA - NECESSITA' - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE NON FONDATA NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE. - L. 23 AGOSTO 1988, N. 400, ART. 2, TERZO COMMA, LETT. D; - ST. TRENTINO-ALTO ADIGE, ARTT. 4, 8, 9 E 16; - TRATTATO DI PACE 10 FEBBRAIO 1947, ART. 10, RESO ESECUTIVO CON D. LGS. 28 SETTEMBRE 1947, N. 1430.

Testo
Poiche' lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige qualifica la tutela delle minoranze linguistiche come interesse nazionale, di tale concorrente interesse deve tenersi conto nell'esercizio della funzione statale di indirizzo e coordinamento, senza che a tal fine sia di volta in volta necessaria una esplicita disposizione di legge ordinaria (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, terzo comma, lett. d, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nella parte in cui non prevede la concorrenza dell'interesse nazionale alla tutela delle minoranze linguistiche locali con gli altri interessi nazionali sottostanti all'esercizio della funzione statale di indirizzo e coordinamento).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 4

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 9

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 16

Altri parametri e norme interposte

trattato, accordo internazionale  10/02/1947  n. 0  art. 10  

decreto legislativo  28/09/1947  n. 1430  art. 0